(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
  Quando  sono  richieste  terapie  non   realizzabili   nella   sede
scolastica, il medico scolastico ne informa l'ufficiale  sanitario  e
il direttore della scuola o il capo dell'istituto per  le  istruzioni
che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire. 
  In base a tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o
a chi esercita la patria potesta',  l'istituzione  specializzata  ove
l'alunno potra' essere inviato per ricevere cure appropriate. 
  Quando  si  rendano  necessari  trattamenti  in  internato   presso
istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti di  assistenza
psichiatrica, il medico scolastico rilascera' ai genitori o a chi per
essi la documentazione  per  la  richiesta  da  rivolgere  agli  enti
interessati ai ricoveri.