Art. 27. L'impresa appaltatrice e' responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti. In caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dall'impresa, graveranno su di essa le conseguenti responsabilita'. Per i beni appartenenti alle forze armate gli ammanchi o deterioramenti saranno addebitati a prezzi d'inventario o se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'amministrazione; cio' senza pregiudizio delle altre sanzioni che possano adottarsi in via giudiziaria.