(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 27)
                              Art. 27. 

 
  L'impresa appaltatrice e' responsabile di eventuali  violazioni  di
leggi, regolamenti  ed  obblighi  contrattuali  commesse  dai  propri
dipendenti. 
  In caso  di  ammanchi  o  deterioramenti  di  beni,  imputabili  ai
lavoratori  impiegati  dall'impresa,  graveranno  su   di   essa   le
conseguenti responsabilita'. 
  Per  i  beni  appartenenti  alle  forze  armate  gli   ammanchi   o
deterioramenti saranno addebitati a prezzi d'inventario o  se  questi
non corrispondessero al reale valore, ai prezzi  di  cessione  o,  in
mancanza, a quelli che verranno  fissati  dall'amministrazione;  cio'
senza pregiudizio delle altre sanzioni che possano adottarsi  in  via
giudiziaria.