(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 28)
                              Art. 28. 
Intangibilita' del trattamento di  guerra  e  sua  cumulabilita'  con
                 altri assegni a carico dello Stato 
 
  Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta  agli
invalidi  di  guerra,  qualunque  sia  il  grado  della  rieducazione
professionale, conseguita e qualunque sia  lo  stipendio,  salario  o
assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per  l'opera
propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il
provento derivante dal libero esercizio di una  professione,  arte  o
mestiere. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra  non
e' di ostacolo al conseguimento  di  una  pensione  ordinaria  quando
l'invalido venga ad acquisirne  il  diritto  indipendentemente  dalla
invalidita' di guerra. 
  I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle  campagne
di guerra, agli effetti della liquidazione della  pensione  ordinaria
alla quale l'invalido possa acquisire il diritto dopo da liquidazione
della  pensione  o  dell'assegno  di  guerra,  sono  regolati   dalle
disposizioni sulle pensioni ordinarie normali. 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche   agli
ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle Forze armate
dello Stato. 
  Quando l'invalido cessa dal servizio  a  causa  dell'infermita'  di
guerra, senza aver conseguito il diritto ad  una  pensione  ordinaria
normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati  sono  computati
in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla  infermita'  per  la
liquidazione dell'assegno integratore di cui al successivo  art.  29.
Resta salvo il diritto alla  opzione  per  la  indennita'  una  volta
tanto, ove ne sia il caso.