(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 29)
                              Art. 29. 
Cumulabilita' della pensione di guerra con  la  pensione  normale  di
     quiescenza. Assegno integratore per anzianita' di servizio 
 
  Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo  che  cessino  o
abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni  o  infermita',
riportate o aggravate a causa di guerra, e' ammesso il  cumulo  della
pensione o dell'assegno temporaneo  di  guerra,  compresi  tutti  gli
assegni accessori, con il trattamento ordinario  di  quiescenza  loro
spettante liquidato in base al numero degli anni di  servizio  utile,
aumentato di anni sei. 
  Ai suddetti  ufficiali,  qualora,  all'atto  della  cessazione  dal
servizio permanente effettivo, non abbiano  raggiunto  il  limite  di
anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene
corrisposto, in aggiunta alla pensione o  all'assegno  temporaneo  di
guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno  integratore
corrispondente a tanti  ventesimi  della  pensione  minima  ordinaria
quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei. 
  L'assegno integratore previsto dal precedente comma e' dovuto anche
all'invalido  che  presti  opera  retribuita  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo, o di ogni altro ente, purche' il servizio  che  da'  titolo
all'assegno integratore non sia valutabile  ai  sensi  di  legge,  in
aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento
del trattamento normale di  quiescenza.  L'assegno  integratore,  con
esclusione dell'aumento dei sei anni, e' riversibile  alla  vedova  e
agli orfani, secondo le norme e nella  misura  prevista  dalle  leggi
sulle pensioni normali. 
  L'assegno integratore di  cui  ai  precedenti  commi,  non  compete
all'invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria,  normale
o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti
indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti
diversi, salvo i casi in cui il servizio che da'  titolo  all'assegno
integratore non sia valutabile, ai sensi  di  legge,  ai  fini  della
liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza. 
  Il  trattamento  normale   di   quiescenza   e'   liquidato   dalle
amministrazioni competenti, secondo le  disposizioni  sulle  pensioni
ordinarie, mentre l'assegno  integratore  e'  liquidato,  a  domanda,
dalle competenti direzioni provinciali  del  tesoro,  con  la  stessa
decorrenza stabilita per  il  trattamento  pensionistico  di  guerra.
Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notifica
del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra,
l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo  a
quello della presentazione della domanda stessa. 
  E' impregiudicato il diritto di chiedere la  pensione  privilegiata
ordinaria contemplato  nei  successivi  articoli  32,  33  e  34.  Le
disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione  dei
sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione  dal
servizio  avvenga  per  cause  diverse  dall'invalidita'  di  guerra,
purche'  l'ufficiale,  durante  il  servizio  da  cui   e'   derivata
l'invalidita' stessa, fosse in servizio permanente effettivo. 
  Le  norme  del  presente  articolo  sono   applicabili   anche   ai
sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse  disposizioni,  ad
eccezione dei sei anni di  aumento,  si  applicano  anche  ai  civili
contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32,  33  e
34.