(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 32)
                              Art. 32. 
   Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra 
 
  Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di
guerra o attinente alla guerra e,  in  caso  di  morte,  i  congiunti
possono sempre chiedere il  trattamento  privilegiato  ordinario  che
spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in  cui  si
e' verificato l'evento di servizio e in base  al  grado  rivestito  a
quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla  pensione
di  guerra,  con  esclusione  dell'assegno  aggiuntivo  di   cui   al
successivo art. 75. 
  Agli impiegati civili, agli operai ed agli  agenti  con  diritto  a
pensione a carico del bilancio dello  Stato,  chiamati  o  trattenuti
sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa  di  servizio  di
guerra o  attinente  alla  guerra,  riportino  ferite  o  contraggano
infermita' che li rendano permanentemente inabili anche  al  servizio
civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o  infermita'  sia
derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata,
a domanda, se piu' favorevole, la pensione privilegiata ordinaria che
spetta loro in base  alle  disposizioni  vigenti  ed  alla  qualifica
rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni
accessori  annessi  alla   pensione   di   guerra,   con   esclusione
dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 75. 
  La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili  dello
Stato richiamati alle armi ed al loro congiunti avendo riguardo  allo
stipendio  o  al  salario  di  cui  erano  provvisti  all'atto  della
cessazione dal servizio civile. 
  La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di  guerra
viene liquidata dalla Direzione generale delle pensioni di  guerra  e
sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito, ma non puo'
essere inferiore a questo. 
  La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di  guerra
e'  suscettibile  di   variazione   in   relazione   agli   eventuali
miglioramenti  economici  che   vengono   apportati   alle   pensioni
privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite,  in
applicazione  dei  sopravvenuti  aumenti,  provvedono  le   direzioni
provinciali del tesoro. 
  La causa della morte, delle lesioni o  delle  infermita',  la  loro
gravita' e le  loro  conseguenze  sono  accertate  secondo  le  norme
stabilite dal presente testo unico. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  e  quelle  dei  successivi
articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini divenuti invalidi  per
i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso di morte,  ai
loro congiunti.