Art. 32. Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in cui si e' verificato l'evento di servizio e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui al successivo art. 75. Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermita' che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermita' sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, a domanda, se piu' favorevole, la pensione privilegiata ordinaria che spetta loro in base alle disposizioni vigenti ed alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 75. La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed al loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o al salario di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile. La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito, ma non puo' essere inferiore a questo. La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra e' suscettibile di variazione in relazione agli eventuali miglioramenti economici che vengono apportati alle pensioni privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite, in applicazione dei sopravvenuti aumenti, provvedono le direzioni provinciali del tesoro. La causa della morte, delle lesioni o delle infermita', la loro gravita' e le loro conseguenze sono accertate secondo le norme stabilite dal presente testo unico. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso di morte, ai loro congiunti.