(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 33)
                              Art. 33. 
Liquidazione del trattamento  privilegiato,  se  piu'  favorevole  di
   quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti 
 
  Gli Impiegati e i salariati delle  amministrazioni  autonome  dello
Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci
e con fondi speciali, nonche' quelli delle aziende municipalizzate  e
di tutti gli enti pubblici  che  facciano  al  proprio  personale  un
trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di  morte
avvenuta per  causa  di  servizio,  quando  siano  morti  o  divenuti
permanentemente inabili al servizio per le cause  indicate  nell'art.
32, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro
funzioni  agli  effetti  della  pensione  privilegiata,   dovuta   in
applicazione dei  regolamenti  degli  enti  e  delle  amministrazioni
suddette, qualora detta pensione sia piu'  favorevole  di  quella  di
guerra. 
  La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione  del  comma
precedente e il trattamento normale dovuto in base alle  disposizioni
proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso,  e'  a
carico dello Stato.