(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 34)
                              Art. 34. 
Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33  ad  altri
                              soggetti 
 
  Le norme di cui all'art. 33 si applicano altresi' ai dipendenti  di
tutti gli enti per i quali  sia  ammesso,  dalle  norme  vigenti,  il
riparto delle  spese  per  le  pensioni  tra  essi  e  lo  Stato,  in
dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente  prestati,
agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche'
a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza  costituiti
presso l'istituto nazionale della previdenza sociale,  in  virtu'  di
disposizioni  legislative  e   regolamentari,   ovvero   di   accordo
collettivo  o  convenzione  stipulata  tra  l'istituto  e  l'ente   o
l'azienda da cui gli iscritti dipendono. 
  Le stesse norme si applicano  alle  varie  categorie  di  personale
iscritto agli istituti di  previdenza  amministrati  dalla  Direzione
generale competente del Ministero del tesoro e  ai  dipendenti  dello
Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 33  ed  ai
commi  precedenti,  siano  tenuti  a  corrispondere   solamente   una
indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo
si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in
base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti  delle
singole gestioni o delle gestioni affini.