(Regolamento di polizia mortuaria- art. 17)
                              Art. 17. 
  1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso  il
periodo di osservazione prescritto dalle  disposizioni  del  capo  II
deve essere eseguito in condizioni tali da non  ostacolare  eventuali
manifestazioni di vita.