(Regolamento di polizia mortuaria- art. 18)
                              Art. 18. 
  1.  Quando   la   morte   e'   dovuta   ad   una   delle   malattie
infettive-diffusive  comprese  nell'apposito  elenco  pubblicato  dal
Ministero  della  sanita',  il  cadavere,  trascorso  il  periodo  di
osservazione, deve essere deposto nella cassa con  gli  indumenti  di
cui e' rivestito ed avvolto in  un  lenzuolo  imbevuto  di  soluzione
disinfettante. 
  2. E'  consentito  di  rendere  al  defunto  le  estreme  onoranze,
osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa
le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia
che ha causato la morte. 
  3. Quando dalla denuncia  della  causa  di  morte  risulti  che  il
cadavere e' portatore di radioattivita', la unita'  sanitaria  locale
competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione
delle  salme  siano  effettuati  osservando  le   necessarie   misure
protettive di volta  in  volta  prescritte  al  fine  di  evitare  la
contaminazione ambientale.