(Regolamento di polizia mortuaria- art. 19)
                              Art. 19. 
  1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al  deposito  di
osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune,
in carro chiuso, sempre che non sia richiesto  dagli  interessati  di
servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16,  comma
1, lettera a). 
  2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma  1,  lettera  a),  ove  il
servizio dei trasporti con mezzi  speciali  non  sia  esercitato  dal
comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti  funebri
che consenta di eseguire a terzi nel territorio  comunale,  e  sempre
che non si tratti di trasporti eseguiti da  confraternite  con  mezzi
propri, puo' imporre il pagamento di un diritto fisso la cui  entita'
non puo' superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. 
  3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da  comune  ad  altro
comune o all'estero con  mezzi  di  terzi  e  sempreche'  esso  venga
effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza
e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un  diritto
fisso la cui  entita'  non  puo'  superare  quella  stabilita  per  i
trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale. 
  4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti  di  salme
di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.