(Regolamento di polizia mortuaria- art. 21)
                              Art. 21. 
  1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate  in  localita'
individuate con provvedimento del sindaco in osservanza  delle  norme
dei regolamenti locali. 
  2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per
la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 
  3.   Salva   l'osservanza   delle   disposizioni   di    competenza
dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  e  del  servizio  antincendi,
l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di  carri  funebri  e  delle
relative attrezzature e' accertata dal coordinatore  sanitario  della
unita' sanitaria locale competente.