(Regolamento di polizia mortuaria- art. 24)
                              Art. 24. 
  1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o  di  ossa  umane
entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o  fuori  dal
comune e' autorizzato dal sindaco secondo le  prescrizioni  stabilite
negli articoli seguenti. 
  2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune
in cui deve avvenire il seppellimento. 
  3. Qualora sia richiesta la  sosta  della  salma  in  altri  comuni
intermedi per il tributo di speciali onoranze,  tale  decreto  dovra'
essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.