(Regolamento di polizia mortuaria- art. 28)
                              Art. 28. 
  1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da  uno  degli
Stati  non  aderenti  alla  convenzione  internazionale  di  Berlino,
l'interessato  alla   traslazione   della   salma   deve   presentare
all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata: 
    a) di un certificato della competente autorita' sanitaria locale,
dal quale risulti che sono state osservate  le  prescrizioni  di  cui
all'art. 30; 
    b)  degli  altri  eventuali  documenti  e  dichiarazioni  che  il
Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a  situazioni
determinate. 
  2. L'autorita' consolare italiana, constatata la regolarita'  della
documentazione  presentata,  trasmette  la  domanda   corredata   dai
documenti,  ovvero   inoltra   telegraficamente   la   richiesta,   e
contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero  degli
affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma e' diretta,
che  concede  l'autorizzazione  informandone  la   stessa   autorita'
consolare, tramite il Ministero degli affari esteri,  e  il  prefetto
della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.