(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
Attivita' formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti 
 
    1. L'Universita' sostiene e valorizza  le  attivita'  autogestite
dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della
cultura, dello sport e del tempo libero. 
    2. L'Universita', con il  sostegno  organizzativo  del  Consiglio
degli  studenti,  favorisce  l'informazione  e  la   conoscenza   dei
finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi
e dei  progetti  regionali,  statali  e  comunitari  interessanti  le
attivita' autogestite degli studenti. 
    3. L'Universita', compatibilmente con le finalita' istituzionali,
favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo. 
    4. Nell'ambito delle previsioni  di  bilancio,  il  Consiglio  di
Amministrazione,  su  indicazione  del  Consiglio   degli   studenti,
acquisito il parere del Senato Accademico, mette a disposizione,  per
le attivita' di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.