(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e
del personale. 
    2. Il Comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita'
sportive a vantaggio dei  componenti  la  comunita'  universitaria  e
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi  e  ai
programmi di sviluppo delle relative attivita'. 
    3. Il Comitato per lo sport universitario, nella  composizione  e
con le competenze previste dalla legge  28.6.1977,  n.  394  e  dalle
eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due
anni. 
    4. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi  appositamente
stanziati dal Ministero competente,  secondo  quanto  previsto  dalle
leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti  e  con
ogni altro fondo,  appositamente  stanziato,  dall'Universita'  o  da
altri Enti.