(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
 
          Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 
 
    1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono
esaminate dagli uffici amministrativi  dell'area  marina  protetta  e
dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce dei criteri di  cui
al successivo art. 32. 
    2. L'istanza di  autorizzazione  e'  accolta  o  rigettata  entro
massimo 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa,  salvo
diversa indicazione di cui al Titolo III. 
    3.  Per  tutte  le  richieste  di  autorizzazione   avanzate   da
visitatori  e  non  residenti  relative  ad   attivita'   chiaramente
riconducibili  a  soggiorni  turistici  nell'area   marina   protetta
(balneazione,  ormeggio,   ancoraggio,   diporto,   pesca   sportiva,
immersioni individuali)  l'elite  gesto  e  provvede  ad  evadere  le
richieste    coerentemente    alle    esigenze    di    utilizzazione
dell'autorizzazione richiesta.