Art. 31. Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono esaminate dagli uffici amministrativi dell'area marina protetta e dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce dei criteri di cui al successivo art. 32. 2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro massimo 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali) l'elite gesto e provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.