(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
       Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 
 
    1. L'ente gestore  provvede  a  svolgere  una  adeguata  indagine
conoscitiva che permetta di verificare  le  dichiarazioni  effettuate
all'atto delle richiesta. 
    2. Il rilascio delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita' consentite nell'area marina protetta puo' essere effettuato
dall'ente  gestore  in  base  a  regimi  di  premialita'  ambientale,
turnazione, contingentamento e destagionalizzazione,  definiti  sulla
base del monitoraggio dell'area marina protetta e  delle  conseguenti
esigenze di tutela ambientale. 
    3.  Nel  rilascio  delle   autorizzazioni   all'esercizio   delle
attivita' individuali di cui ai precedenti articoli,  l'ente  gestore
puo' privilegiare le richieste avanzate dai  soggetti  residenti  nei
comuni ricadenti nell'area marina protetta. 
    4.  Nel  rilascio  delle   autorizzazioni   all'esercizio   delle
attivita' d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma
2,  l'ente  gestore  puo'  privilegiare  le  richieste  avanzate  dai
soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per
i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 
    5. L'ente gestore pubblicizza,  anche  per  via  informatica,  le
procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  delle  attivita'
consentite, nonche' i provvedimenti concernenti l'interdizione  delle
attivita'. 
    6. La domanda di autorizzazione e' rigettata  previa  espressa  e
circostanziata motivazione: 
      a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le
finalita' dell'area marina protetta; 
      b. in caso di accertata violazione delle disposizioni  previste
dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal
regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina
protetta e dal presente regolamento; 
      c. qualora emerga  la  necessita'  di  contingentare  i  flussi
turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie  finalita'
di tutela ambientale dell'area marina protetta. 
    7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come
l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata  dall'ente  gestore
esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento
di diniego. 
    8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato
previa verifica del regolare pagamento dei diritti di  segreteria  di
cui al successivo art. 33.