Art. 32. Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta puo' essere effettuato dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 5. L'ente gestore pubblicizza, anche per via informatica, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite, nonche' i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita'. 6. La domanda di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta; b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento; c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta. 7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego. 8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 33.