(Accordo-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
           Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato 
 
    1. Gli specialisti, i veterinari ed  i  professionisti  aspiranti
all'incarico devono comunicare, con lettera raccomandata A/R o  posta
elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese  successivo  a
quello della pubblicazione di cui all'art. 18, comma  3,  la  propria
disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale  di  riferimento,
la quale individua, entro i 20 giorni successivi  alla  scadenza  del
termine, l'avente diritto secondo l'ordine di  priorita'  di  cui  al
comma successivo. 
    2.  Lo   specialista   ambulatoriale,   il   veterinario   o   il
professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale  ai  sensi  del
presente Accordo in una  sola  branca  medica  specialistica  o  area
professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti  gli
effetti, instaurato con una o piu' Aziende della stessa Regione o  di
Aziende di  altra  Regione  confinante.  Le  ore  di  attivita'  sono
ricoperte attraverso conferimento di  nuovo  incarico  o  aumenti  di
orario  nella  stessa  branca  o  area  professionale,  o  attraverso
riconversione in branche diverse. Per l'assegnazione degli  incarichi
a tempo indeterminato l'avente diritto e' individuato  attraverso  il
seguente ordine di priorita': 
    a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in  via
esclusiva,  nell'ambito  zonale  in  cui  e'  pubblicato  l'incarico,
attivita'  ambulatoriale  nella  specialita'  o  area   professionale
regolamentata dal presente Accordo;  titolare  di  incarico  a  tempo
indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate  nel
medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale,  di  cui  alla
norma finale n. 5 del presente Accordo,  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  che  faccia   richiesta
all'Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca
di cui e' in possesso del titolo di specializzazione, per  un  numero
di ore non superiore a quello dell'incarico di cui  e'  titolare;  e'
consentito a tale  medico  di  mantenere  l'eventuale  differenza  di
orario tra i due incarichi fino a quando  l'incarico  da  specialista
ambulatoriale non copra per  intero  l'orario  di  attivita'  che  il
medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; 
    b)  titolare  di  incarico  a  tempo  indeterminato,  che  svolga
esclusivamente  attivita'  regolamentata  dal  presente  Accordo   in
diverso ambito zonale della Regione o di  altra  Regione  confinante;
titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali
di INAIL  e  SASN  della  Regione  o  di  altra  Regione  confinante.
Relativamente all'attivita' svolta come incremento  orario  ai  sensi
della presente lettera b) non compete  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio di cui all'art. 48; 
    c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di
Regione non confinante o titolare di incarico a  tempo  indeterminato
presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante,
che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si e'
determinata la disponibilita'; 
    d) specialista titolare di incarichi in  branche  diverse  e  che
esercita esclusivamente  attivita'  ambulatoriale  regolamentata  dal
presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca
il numero complessivo di ore di incarico; 
    e)  specialista  ambulatoriale  titolare  di  incarico  a   tempo
indeterminato che  esercita  esclusivamente  attivita'  ambulatoriale
regolamentata dal presente Accordo e chiede  il  passaggio  in  altra
branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; 
    f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito
zonale che svolga altra  attivita'  compatibile  e  nel  rispetto  di
quanto previsto all'art. 26, comma 1; 
    g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero
della difesa; 
    h)  specialisti,  veterinari  e  professionisti  iscritti   nelle
graduatorie di cui all'art. 17 del  presente  Accordo  in  vigore  il
primo giorno utile per la presentazione della domanda, con esclusione
dei gia' titolari di incarico a tempo indeterminato; 
    i) medico di medicina generale, medico  specialista  pediatra  di
libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che
esprima la  propria  disponibilita'  a  convertire  completamente  il
proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in  possesso
del titolo di specializzazione della  branca  in  cui  partecipano  e
matureranno anzianita' giuridica a far data dall'incarico. 
    3. Ai fini delle procedure di cui al comma 2,  per  ogni  singola
lettera  dalla  a)  alla  i),  con  esclusione  della   lettera   h),
l'anzianita' riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo
di  precedenza;  in  caso  di  pari  posizione  e'  data   precedenza
all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita'
di laurea ed in subordine alla minore eta' anagrafica. 
    4.  L'Azienda,  dopo  aver  esperito  inutilmente  le   procedure
osservando tutte le priorita' di  cui  al  comma  2,  puo'  conferire
l'incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti  operanti
in Regioni non confinanti, nel limite di quanto previsto all'art. 26,
comma 1 del presente Accordo. 
    5. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o
al professionista, disponibile  ad  assumere  l'incarico  di  cui  al
presente  articolo  e'  consentito  il  trasferimento  qualora  abbia
maturato un'anzianita', nell'incarico in atto, di almeno 18 mesi alla
data di scadenza del termine stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione di disponibilita'. 
    6.  Lo  specialista,  il  veterinario  o  il  professionista   in
posizione  di  priorita'  deve   comunicare   l'accettazione/rinuncia
all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento della  comunicazione  da
parte della Azienda.  Alla  dichiarazione  di  disponibilita'  dovra'
essere      allegata,      pena      l'esclusione      dall'incarico,
l'autocertificazione  informativa  appositamente  predisposta   dalla
Azienda. 
    La formalizzazione dell'incarico deve avvenire entro  il  termine
di trenta giorni dal  ricevimento  della  dichiarazione.  Le  Regioni
possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico
e   all'abbreviazione   dei   tempi   necessari    al    conferimento
dell'incarico. 
    7. L'incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del  comma
2, lettera h) e' confermato, previo  superamento  di  un  periodo  di
prova della durata di sei mesi.