Art. 19. Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato 1. Gli specialisti, i veterinari ed i professionisti aspiranti all'incarico devono comunicare, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione di cui all'art. 18, comma 3, la propria disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al comma successivo. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o piu' Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione confinante. Le ore di attivita' sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse. Per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell'ambito zonale in cui e' pubblicato l'incarico, attivita' ambulatoriale nella specialita' o area professionale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attivita' regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all'attivita' svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 48; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico; e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attivita' compatibile e nel rispetto di quanto previsto all'art. 26, comma 1; g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della difesa; h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 17 del presente Accordo in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda, con esclusione dei gia' titolari di incarico a tempo indeterminato; i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianita' giuridica a far data dall'incarico. 3. Ai fini delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla i), con esclusione della lettera h), l'anzianita' riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea ed in subordine alla minore eta' anagrafica. 4. L'Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorita' di cui al comma 2, puo' conferire l'incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti operanti in Regioni non confinanti, nel limite di quanto previsto all'art. 26, comma 1 del presente Accordo. 5. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico di cui al presente articolo e' consentito il trasferimento qualora abbia maturato un'anzianita', nell'incarico in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'. 6. Lo specialista, il veterinario o il professionista in posizione di priorita' deve comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda. Alla dichiarazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa appositamente predisposta dalla Azienda. La formalizzazione dell'incarico deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le Regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico. 7. L'incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, lettera h) e' confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.