(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
            Assegnazione di incarichi a tempo determinato 
 
    1. Le Aziende, per esigenze  straordinarie  connesse  a  progetti
finalizzati con  durata  limitata  nel  tempo  o  per  far  fronte  a
necessita' determinate da un incremento temporaneo  delle  attivita',
da  specificare  in  sede  di  pubblicazione,  possono  conferire  un
incarico a tempo determinato  per  un  periodo  non  superiore  a  12
(dodici) mesi, rinnovabile alla scadenza e per non piu' di una volta.
L'incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 24
(ventiquattro) mesi continuativi. Gli aspiranti  all'incarico  devono
comunicare la propria disponibilita' secondo i termini e le modalita'
di cui all'art. 19, comma 1. 
    2. L'incarico di cui al comma 1 e'  conferito  allo  specialista,
veterinario o professionista secondo la graduatoria di  cui  all'art.
17 in vigore  il  primo  giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda. 
    3. In caso  di  indisponibilita'  di  specialisti,  veterinari  o
professionisti  iscritti  nelle  graduatorie  di  cui  all'art.   17,
l'Azienda puo' conferire l'incarico ad uno specialista, veterinario o
professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei  requisiti
previsti dal presente Accordo. L'incarico, di durata massima annuale,
non e' piu' rinnovabile. 
    4.  Allo  specialista  ambulatoriale,   al   veterinario   e   al
professionista incaricato a tempo determinato  compete  lo  specifico
trattamento economico di cui all'art 46. 
    5. Gli  incarichi  a  tempo  determinato  conferiti  a  far  data
dall'entrata in  vigore  del  presente  Accordo  non  possono  essere
convertiti a tempo indeterminato.