Art. 25. Incompatibilita' 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che: a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; d) svolga attivita' di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2; e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all'art. 20; f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi; g) svolga funzioni fiscali nell'ambito dell'Azienda Sanitaria presso la quale svolge attivita' convenzionale; h) fruisca del trattamento per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; e' consentito esclusivamente lo svolgimento dell'attivita' istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalita' definite a livello regionale; j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni; l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. 2. La eventuale situazione di incompatibilita' a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all'art. 17, deve essere risolta all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso. 3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve comunicare all'Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull'incompatibilita'. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' prevista dal presente Accordo comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, come previsto ai sensi dell'art. 36, comma 3.