(Accordo-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978
n. 833 e dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991  n.  412,
e' incompatibile con lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario  ed  il
professionista che: 
    a) sia titolare di ogni  altro  rapporto  di  lavoro  dipendente,
pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale
con il Servizio Sanitario Nazionale; 
    b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista,  gestore,
amministratore, direttore, responsabile  di  strutture  convenzionate
con il SSN ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art  8
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi  con
il rapporto di lavoro con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  o  sia
titolare o compartecipe di quote di imprese o societa' anche di fatto
che esercitino attivita' che configurino conflitto di  interessi  col
rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; 
    d) svolga attivita' di medico di medicina generale  e  di  medico
pediatra di libera scelta, fatto salvo  quanto  previsto  alla  norma
finale n. 2; 
    e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all'art.
19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo  determinato  di  cui
all'art. 20; 
    f) eserciti  la  professione  medica/sanitaria  con  rapporto  di
lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o  strutture
sanitarie pubbliche o private non  appartenenti  al  SSN  e  che  non
adottino le clausole  economiche  del  presente  Accordo  e  che  non
rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si
configuri un conflitto di interessi; 
    g) svolga funzioni  fiscali  nell'ambito  dell'Azienda  Sanitaria
presso la quale svolge attivita' convenzionale; 
    h) fruisca del trattamento per invalidita'  permanente  da  parte
del fondo di previdenza competente di cui al decreto 15 ottobre  1976
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
    i) operi, a qualsiasi titolo, in  presidi,  strutture  sanitarie,
stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di  convenzione
o  accreditamento  con  il  SSN;  e'  consentito  esclusivamente   lo
svolgimento dell'attivita' istituzionale di cui al presente Accordo e
secondo modalita' definite a livello regionale; 
    j) sia titolare di un  rapporto  convenzionale  disciplinato  dal
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  119/88  e  successive
modificazioni o di apposito rapporto instaurato  ai  sensi  dell'art.
8-quinquies del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  502  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    k) sia iscritto al corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale o corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni; 
    l) fruisca di  trattamento  di  quiescenza  come  previsto  dalla
normativa vigente. 
    2. La eventuale situazione di  incompatibilita'  a  carico  dello
specialista ambulatoriale,  del  veterinario  o  del  professionista,
incluso nella graduatoria regionale di cui all'art. 17,  deve  essere
risolta all'atto dell'assegnazione dell'incarico e  comunque  cessare
prima del conferimento dello stesso. 
    3.  Lo   specialista   ambulatoriale,   il   veterinario   o   il
professionista deve comunicare  all'Azienda  presso  cui  opera  ogni
modifica  relativa  alla  propria   condizione   professionale,   con
particolare   riferimento    alle    situazioni    aventi    riflesso
sull'incompatibilita'. 
    La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una  delle  situazioni
di  incompatibilita'  prevista  dal  presente  Accordo  comporta   la
decadenza  dell'incarico  convenzionale,  come  previsto   ai   sensi
dell'art. 36, comma 3.