(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
                      Organizzazione del lavoro 
 
    1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all'art. 4,
comma 4 e gli  altri  professionisti  operano  con  le  altre  figure
professionali nell'ambito delle forme  organizzative  previste  dalla
Regione, nel rispetto delle  specifiche  competenze  ed  attivita'  e
secondo le esigenze funzionali valutate dall'Azienda. Per determinati
servizi, l'attivita' puo' essere svolta anche  in  ore  notturne  e/o
festive. 
    2. Ai fini organizzativi l'accesso  ai  servizi  specialistici  e
delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione
o con modalita' definite in sede regionale o aziendale. 
    La prenotazione relativa alle visite  successive  alla  prima  e'
effettuata  secondo  modalita'   di   programmazione   e   protocolli
concordati in sede aziendale. 
    3. Il  numero  di  prestazioni  erogabili  per  ciascuna  ora  di
attivita'  e'  determinato  sulla  base  della  tipologia   e   della
complessita' della prestazione e, fermo restando che il  loro  numero
e' demandato alla valutazione dello specialista ambulatoriale  e  del
professionista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro. 
    4.  La  media  delle  prestazioni   erogate   dallo   specialista
ambulatoriale e dal professionista e' soggetta a periodiche verifiche
da parte dell'Azienda sulla scorta dei dati relativi  alla  casistica
clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione  strumentale,
strutturale, organizzativa e di personale tecnico ed  infermieristico
esistente nel presidio. 
    5. Qualora sia necessario superare  occasionalmente  l'orario  di
servizio, anche a richiesta dello  specialista  ambulatoriale  o  del
professionista ed al fine di ricondurre le liste d'attesa a parametri
nazionali, l'Azienda puo' autorizzare il  prolungamento,  indicandone
le modalita' organizzative e previo assenso dell'interessato. 
    6. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato
a prolungare l'orario sono corrisposti i compensi di cui all'art.  41
e all'art. 42. 
    7.   Per   ciascun   servizio   specialistico,   di   branca    o
multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralita' di specialisti
ambulatoriali  convenzionati  ai  sensi  del  presente  Accordo,   e'
individuato, tra gli specialisti titolari  di  incarico  in  ciascuna
branca,   in   servizio   presso   l'Azienda   e    previo    assenso
dell'interessato, un  responsabile  di  branca.  Il  responsabile  di
branca specialistica ha il  compito  di  coordinare  gli  specialisti
ambulatoriali appartenenti alla medesima  branca  per  assicurare  le
specifiche   attivita'   nell'ambito   dei    programmi    aziendali,
raccordandosi con il referente di AFT. 
    8. Ai fini dell'individuazione del responsabile di branca, di cui
al comma  precedente,  i  criteri,  le  funzioni  e  i  compiti  sono
concordati mediante Accordi Integrativi Regionali  (AIR),  prevedendo
anche un apposito compenso. Lo specialista in patologia clinica  che,
ai sensi della normativa vigente, svolge  la  funzione  di  Direttore
tecnico   responsabile,   assume   contestualmente   l'incarico    di
responsabile di branca. 
    9. Gli accordi regionali valutano le condizioni e le opportunita'
di istituire il responsabile di branca dei medici  veterinari,  degli
psicologi, dei biologi e dei chimici, tenuto conto della  consistenza
numerica a livello aziendale dei convenzionati di riferimento.