Art. 27. Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all'art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell'ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attivita' e secondo le esigenze funzionali valutate dall'Azienda. Per determinati servizi, l'attivita' puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione o con modalita' definite in sede regionale o aziendale. La prenotazione relativa alle visite successive alla prima e' effettuata secondo modalita' di programmazione e protocolli concordati in sede aziendale. 3. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attivita' e' determinato sulla base della tipologia e della complessita' della prestazione e, fermo restando che il loro numero e' demandato alla valutazione dello specialista ambulatoriale e del professionista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro. 4. La media delle prestazioni erogate dallo specialista ambulatoriale e dal professionista e' soggetta a periodiche verifiche da parte dell'Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione strumentale, strutturale, organizzativa e di personale tecnico ed infermieristico esistente nel presidio. 5. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista ed al fine di ricondurre le liste d'attesa a parametri nazionali, l'Azienda puo' autorizzare il prolungamento, indicandone le modalita' organizzative e previo assenso dell'interessato. 6. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l'orario sono corrisposti i compensi di cui all'art. 41 e all'art. 42. 7. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralita' di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, e' individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'Azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. Il responsabile di branca specialistica ha il compito di coordinare gli specialisti ambulatoriali appartenenti alla medesima branca per assicurare le specifiche attivita' nell'ambito dei programmi aziendali, raccordandosi con il referente di AFT. 8. Ai fini dell'individuazione del responsabile di branca, di cui al comma precedente, i criteri, le funzioni e i compiti sono concordati mediante Accordi Integrativi Regionali (AIR), prevedendo anche un apposito compenso. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile, assume contestualmente l'incarico di responsabile di branca. 9. Gli accordi regionali valutano le condizioni e le opportunita' di istituire il responsabile di branca dei medici veterinari, degli psicologi, dei biologi e dei chimici, tenuto conto della consistenza numerica a livello aziendale dei convenzionati di riferimento.