Art. 44. Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato 1. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all'art. 41, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5. 2. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all'art. 42, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5. 3. Ai veterinari incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all'art. 41, lettera A, comma 1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 5. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista che cessano dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.