(Accordo-art. 44)
                              Art. 44. 
 
 
               Premio di collaborazione per incarichi 
                        a tempo indeterminato 
 
    1.   Agli   specialisti   ambulatoriali   incaricati   a    tempo
indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a
un dodicesimo del compenso orario di  cui  all'art.  41,  lettera  A,
commi 1 e 2 e lettera B, comma 5. 
    2.  Ai  professionisti  incaricati  a  tempo   indeterminato   e'
corrisposto un premio annuo di collaborazione pari  a  un  dodicesimo
del compenso orario di cui all'art. 42, lettera A,  commi  1  e  2  e
lettera B, comma 5. 
    3. Ai veterinari incaricati a tempo indeterminato e'  corrisposto
un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo  del  compenso
orario di cui all'art. 41, lettera A, comma 1. 
    4. Il premio  di  collaborazione  sara'  liquidato  entro  il  31
dicembre dell'anno di competenza. 
    5.  Allo  specialista  ambulatoriale,   al   veterinario   e   al
professionista che cessano dal servizio  prima  del  31  dicembre  il
premio verra' calcolato e liquidato  all'atto  della  cessazione  del
servizio.