(Accordo-art. 45)
                              Art. 45. 
 
 
                 Premio di operosita' per incarichi 
                        a tempo indeterminato 
 
    1.  A  tutti  gli   specialisti   ambulatoriali,   veterinari   e
professionisti che svolgono la loro attivita' ai sensi  del  presente
Accordo, con incarico a  tempo  indeterminato,  alla  cessazione  del
rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di
operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno  di  servizio
prestato. 
    2. Per le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di  premio  sara'
ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a  tal
fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e  non
calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 
    3.  Ciascuna  mensilita',  calcolata  in  base   al   trattamento
economico in vigore al momento  della  cessazione  del  rapporto,  e'
ragguagliata alle ore effettive  di  attivita'  ambulatoriale  svolta
dallo specialista ambulatoriale, dal veterinario e dal professionista
in ogni anno di servizio sulla base delle ore di incarico formalmente
assegnate e retribuite. 
    4. Ciascuna mensilita' di  premio  potra'  essere  frazionata  in
dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15  giorni  e'  computata
per mese  intero,  quella  pari  o  inferiore  a  15  giorni  non  e'
computata. 
    5. Nel caso in cui, nel corso del  rapporto  di  lavoro,  fossero
intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il
premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli
orari di  attivita'  effettivamente  osservati  nei  diversi  periodi
dell'anno solare. 
    6. Il premio di operosita' per gli specialisti  ambulatoriali  e'
calcolato sul compenso orario di cui all'art. 41, lettera A, commi  1
e 2, all'art. 41, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione. 
    7. La corresponsione del premio di  operosita'  e'  dovuta  dalle
Aziende in base  ai  criteri  previsti  dall'allegato  E  annesso  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  884/84,  che  qui  si
intendono integralmente richiamati. 
    8. Per i professionisti, il premio di operosita' e' calcolato sul
compenso orario di cui all'art. 42, lettera A, commi 1 e 2,  all'art.
42, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione. 
    9. Per i professionisti gia' convenzionati ai sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica   n.   446/01,   ai   fini   della
corresponsione  del  premio  di  operosita',   non   e'   computabile
l'attivita' lavorativa precedente all'anno 2001. 
    10. Per i veterinari, il premio di operosita'  e'  calcolato  sul
compenso orario di cui all'art. 41, lettera A, comma 1 e  sul  premio
di  collaborazione.  Ai  fini  della  corresponsione  del  premio  di
operosita'  e'  computabile  esclusivamente  l'attivita'   lavorativa
svolta in regime di convenzionamento con  il  S.S.N.  successivamente
all'entrata in vigore dell'ACN 1° marzo 2006. 
    11. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione  del
rapporto.