Art. 45. Premio di operosita' per incarichi a tempo indeterminato 1. A tutti gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che svolgono la loro attivita' ai sensi del presente Accordo, con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato. 2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilita', calcolata in base al trattamento economico in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dallo specialista ambulatoriale, dal veterinario e dal professionista in ogni anno di servizio sulla base delle ore di incarico formalmente assegnate e retribuite. 4. Ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata. 5. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. 6. Il premio di operosita' per gli specialisti ambulatoriali e' calcolato sul compenso orario di cui all'art. 41, lettera A, commi 1 e 2, all'art. 41, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione. 7. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati. 8. Per i professionisti, il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario di cui all'art. 42, lettera A, commi 1 e 2, all'art. 42, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione. 9. Per i professionisti gia' convenzionati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 446/01, ai fini della corresponsione del premio di operosita', non e' computabile l'attivita' lavorativa precedente all'anno 2001. 10. Per i veterinari, il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario di cui all'art. 41, lettera A, comma 1 e sul premio di collaborazione. Ai fini della corresponsione del premio di operosita' e' computabile esclusivamente l'attivita' lavorativa svolta in regime di convenzionamento con il S.S.N. successivamente all'entrata in vigore dell'ACN 1° marzo 2006. 11. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.