Art. 15. assemblea ordinaria 1. L'assemblea ordinaria: a. determina le direttive di massima dell'attivita' del consorzio; b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina il presidente e i due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative; c. propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i rappresentanti, indicati da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che saranno nominati all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico; d. elegge i componenti dell'organo di controllo; e. approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'approvazione; f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche delle quote di partecipazione al consorzio e delle quote di fondo consortile; g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio al fondo dei singoli consorziati ed approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato; h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11; i. approva la relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno; l. approva il programma annuale e pluriennale di attivita' e di investimento proposto dal consiglio di amministrazione; m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi modifica dello statuto; n. puo' nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte; o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione. 2. In prima convocazione l'assemblea e' validamente costituita quando sia presente un numero di consorziati tale da rappresentare piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio. In seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti cosi' come stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.