(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         assemblea ordinaria 
 
    1. L'assemblea ordinaria: 
      a.  determina  le  direttive  di  massima  dell'attivita'   del
consorzio; 
      b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina
il presidente e i  due  vice  presidenti,  di  cui  uno  con  deleghe
operative; 
      c.  propone  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  i  rappresentanti,  indicati  da   ciascuna
associazione maggiormente rappresentativa a livello  nazionale  delle
categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che saranno nominati
all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto
Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
      d. elegge i componenti dell'organo di controllo; 
      e. approva  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio
consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministro  dello  sviluppo
economico entro 60 giorni dall'approvazione; 
      f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle  modifiche
delle quote di partecipazione al consorzio e  delle  quote  di  fondo
consortile; 
      g. determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione
al  consorzio  al  fondo  dei  singoli  consorziati  ed  approva   la
ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato; 
      h. delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11; 
      i. approva  la  relazione  tecnica  sull'attivita'  complessiva
sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare
precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministro  dello  sviluppo
economico entro il 31 maggio di ogni anno; 
      l. approva il programma annuale e pluriennale di attivita' e di
investimento proposto dal consiglio di amministrazione; 
      m. delibera  su  ogni  variazione  di  sede  che  non  implichi
modifica dello statuto; 
      n. puo' nominare un comitato tecnico consultivo con  specifiche
competenze di analisi e proposte; 
      o. delibera circa l'eventuale assegnazione  dell'indennita'  di
carica al presidente ed ai vice presidenti,  dell'emolumento  annuale
e/o  dell'indennita'  di  seduta   ai   membri   del   consiglio   di
amministrazione e dell'organo di controllo. 
      p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla  gestione
del consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o
dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  consiglio  di
amministrazione. 
    2. In prima convocazione l'assemblea  e'  validamente  costituita
quando sia presente un numero di consorziati  tale  da  rappresentare
piu' della meta' delle  quote  di  partecipazione  al  consorzio.  In
seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita  qualunque
sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti
cosi' come stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile,  salvo
la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 
    3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza
piu' elevata.