(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
            Composizione del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  composto  da  ...,  tra  i
quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i  componenti  del
consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea. 
    2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il  numero  dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e
dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  produttori  con
materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato
da  ciascuna  associazione  maggiormente  rappresentativa  a  livello
nazionale  delle  categorie  produttive  interessate,  nominato   con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 
    3. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
dei consorziati. I singoli consorziati votano per i  candidati  della
lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da
adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  25  sono  determinate  le
modalita' ed i sistemi di voto. 
    4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi  e
scade alla  data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio  relativo  all'ultimo   esercizio.   La   cessazione   degli
amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui
il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.  I  componenti
del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. 
    5. In caso di cessazione anticipata dalla carica,  per  qualsiasi
motivo, di uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione, si
procede alla sostituzione mediante  cooptazione  del  primo  dei  non
eletti  nella  categoria  del  predecessore;  il  consigliere   cosi'
nominato  resta  in  carica  sino  alla  scadenza  del  consiglio  di
amministrazione. 
    6. Qualora, per qualunque ragione, non  sia  possibile  procedere
alla  sostituzione  mediante  cooptazione  e  comunque  in  caso   di
cessazione dalla  carica  della  meta'  o  piu'  dei  componenti  del
consiglio di  amministrazione,  i  consiglieri  in  carica  convocano
d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   del
consigliere cessato.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,
l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente
convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da  un  solo
consorziato. 
    7. Il diritto di revoca dei consiglieri  spetta  all'assemblea  e
puo' essere esercitato solo per giusta causa.