Art. 18. Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da ..., tra i quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea. 2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria dei consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 25 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. 5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione, si procede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti nella categoria del predecessore; il consigliere cosi' nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione. 6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di cessazione dalla carica della meta' o piu' dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione del consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo consorziato. 7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e puo' essere esercitato solo per giusta causa.