Art. 20. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di amministrazione: a. nomina, tra i propri componenti, il presidente e il vice presidente e, salvo quanto previsto all'art. 21, ne determina le funzioni; b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre, una volta approvati dalla stessa, all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione; e. redige e sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo triennale ed annuale e il bilancio consuntivo annuale nonche' la relazione afferente quest'ultimo; f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno; g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile; h. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati, la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per l'approvazione; i. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per la gestione del consorzio, indicando le modalita' di reintegrazione del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera, adeguatamente motivata, e' sottoposta all'assemblea ai fini dell'approvazione; l. adotta il programma annuale e pluriennale di attivita' e di investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea; m. definisce le modalita' e i termini di versamento e riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; n. trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico la delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di assunzione di partecipazioni in societa' esistenti, di cui all'art. 3, comma 7 del presente statuto; o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente statuto; p. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entita' secondo i modi e con le procedure previste in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25; q. conserva i libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento; r. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attivita' del consorzio, compresi quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale; s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5 del presente statuto; t. definisce le strutture organizzative interne al consorzio, determina l'organico del consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna; u. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' gli altri consorzi di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; v. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio. 2. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.