(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  poteri  di
gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facolta' di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed  il
raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di
amministrazione: 
      a. nomina, tra i propri componenti, il  presidente  e  il  vice
presidente e, salvo quanto previsto  all'art.  21,  ne  determina  le
funzioni; 
      b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
      c.  propone  all'assemblea   straordinaria   gli   schemi   del
regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre,  una
volta  approvati  dalla  stessa,   all'approvazione   del   Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo economico; 
      d.   sottopone    all'assemblea    straordinaria,    ai    fini
dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto,  anche  con
riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed
interregionali del consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette
poi la relativa delibera assembleare  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello  sviluppo
economico ai fini dell'approvazione; 
      e. redige  e  sottopone  all'assemblea  per  l'approvazione  il
bilancio preventivo triennale ed annuale  e  il  bilancio  consuntivo
annuale nonche' la relazione afferente quest'ultimo; 
      f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione
di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno; 
      g.  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.
2615-bis del codice civile; 
      h. definisce il valore unitario delle quote  di  partecipazione
al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra  i  consorziati,
la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione  del
numero  dei   consorziati,   e   le   sottopone   all'assemblea   per
l'approvazione; 
      i.  ove  siano  insufficienti  le  altre  fonti  di   provvista
finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per
la gestione del consorzio, indicando le modalita'  di  reintegrazione
del  fondo  nel  corso  dell'esercizio   successivo.   La   delibera,
adeguatamente  motivata,  e'   sottoposta   all'assemblea   ai   fini
dell'approvazione; 
      l. adotta il programma annuale e pluriennale di attivita' e  di
investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea; 
      m.  definisce  le  modalita'  e  i  termini  di  versamento   e
riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma  2,  lettera  b)
del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 
      n. trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e  al  Ministro  dello  sviluppo  economico  la
delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o  di
assunzione di partecipazioni in societa' esistenti, di  cui  all'art.
3, comma 7 del presente statuto; 
      o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi
dell'art. 5 del presente statuto; 
      p. vigila  per  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di  cui
all'art. 7, determinando l'irrogazione di  eventuali  sanzioni  e  la
loro entita' secondo i modi e con le procedure previste  in  apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 25; 
      q. conserva i libri consortili  e  provvede  al  loro  costante
aggiornamento; 
      r. delibera sulla stipula di tutti i  contratti  e  accordi  di
ogni genere  inerenti  l'attivita'  del  consorzio,  compresi  quelli
relativi al rapporto con il personale dipendente ed  ai  rapporti  di
prestazione d'opera professionale; 
      s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni
e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5  del  presente
statuto; 
      t. definisce le strutture organizzative interne  al  consorzio,
determina l'organico del consorzio  e  le  modalita'  della  gestione
amministrativa interna; 
      u. delibera su iniziative e atti  opportuni  ad  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con  agli
altri  sistemi  di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in  polietilene
costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche' gli altri consorzi di cui alla parte  IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      v. pone in essere gli atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalita'
di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di
legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio. 
    2. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati.