(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione  per  il  personale
  del ruolo sanitario e dei profili  di  collaboratore  professionale
  assistente sociale ed assistente sociale senior 
 
    1. Per  il  personale  del  ruolo  sanitario  e  dei  profili  di
collaboratore professionale assistente sociale ed assistente  sociale
senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i
requisiti definiti nei commi seguenti. 
    2.  L'incarico  di  organizzazione   comporta   l'assunzione   di
specifiche responsabilita' nella gestione dei processi  assistenziali
e  formativi  connessi  all'esercizio  della  funzione  sanitaria   e
sociosanitaria. 
    3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri  di
complessita' definiti dalla regolamentazione di ogni singola  Azienda
o Ente. 
    4. La funzione di coordinamento prevista dalla legge  n.  43  del
2006  e'  confermata  e  valorizzata  all'interno  della  graduazione
dell'incarico di organizzazione, anche  in  relazione  all'evoluzione
dei  processi   e   modelli   organizzativi   ed   all'esperienza   e
professionalita' acquisite. 
    5. Per l'esercizio  della  sola  funzione  di  coordinamento,  e'
necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4  e  5
della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto  per  il  conferimento
degli ulteriori incarichi di organizzazione e' il possesso di  almeno
cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La  laurea
magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai
fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessita'. 
    6. L'incarico professionale, in attuazione  del  dettato  di  cui
all'articolo 6 della legge n. 43/2006 nonche' di quanto contenuto nei
decreti  istitutivi  dei  profili  professionali   ex   terzo   comma
dell'art.6 del  D.Lgs.  n.  502/92  puo'  essere  di  «professionista
specialista»  o  di  «professionista  esperto».   Nell'ambito   delle
specifiche   aree   di   intervento   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,  della  prevenzione
nonche' della professione di ostetrica e in relazione alle istituende
aree  di  formazione  complementare  post  diploma,  sono   istituiti
incarichi professionali per l'esercizio di  compiti  derivanti  dalla
specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree  prevista
nell'organizzazione  aziendale.  Tali  compiti  sono  aggiuntivi  e/o
maggiormente  complessi  e  richiedono  significative,   elevate   ed
innovative competenze professionali rispetto  a  quelle  del  profilo
posseduto. 
    7.  Il   requisito   per   il   conferimento   dell'incarico   di
«professionista specialista» e' il possesso del master  specialistico
di primo livello di cui all'art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli
ordinamenti  didattici  universitari  definiti  dal  Ministero  della
salute e il Ministero dell'universita', su proposta dell'Osservatorio
nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso  il  MIUR
con il decreto interministeriale 10  marzo  del  2016  e  sentite  le
Regioni. 
    8.  Il   requisito   per   il   conferimento   dell'incarico   di
«professionista   esperto»   e'   costituito   dall'aver   acquisito,
competenze  avanzate,  tramite   percorsi   formativi   complementari
regionali  ed  attraverso  l'esercizio  di  attivita'   professionali
riconosciute dalle stesse regioni. 
    9. Gli incarichi di organizzazione di cui al  comma  3,  relativi
all'unita' di appartenenza,  sono  sovraordinati  agli  incarichi  di
«professionista specialista» e di «professionista esperto».