(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
        Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 
 
    1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e
sulla  base  dei  propri  ordinamenti  e  delle  leggi  regionali  di
organizzazione nonche' delle scelte  di  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria nazionale e/o regionale  istituiscono,  con  gli  atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di cui  ai  precedenti  articoli
nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Condizioni
di lavoro e incarichi». 
    2. Le Aziende  e  gli  Enti  provvedono  alla  graduazione  degli
incarichi  di  funzione  e  individuano  l'importo   della   relativa
indennita' entro il valore minimo e massimo previsti  nel  successivo
art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). 
    3. Nella graduazione degli incarichi si  dovra',  in  ogni  caso,
tenere conto  della  dimensione  organizzativa  di  riferimento,  del
livello di autonomia e responsabilita' della posizione, del  tipo  di
specializzazione richiesta,  della  complessita'  ed  implementazione
delle competenze, della valenza strategica  rispetto  agli  obiettivi
dell'Azienda o Ente. 
    4. La sovraordinazione  tra  gli  incarichi  e'  determinata  dal
livello di complessita'  connesso  a  ciascuno  di  essi  secondo  il
modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente  nel  rispetto  di
quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16 (Contenuto  e  requisiti
degli incarichi di funzione per il personale del  ruolo  sanitario  e
dei profili professionali di collaboratore  professionale  assistente
sociale ed assistente sociale senior).