Art. 18. Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Condizioni di lavoro e incarichi». 2. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa indennita' entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). 3. Nella graduazione degli incarichi si dovra', in ogni caso, tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilita' della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessita' ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda o Ente. 4. La sovraordinazione tra gli incarichi e' determinata dal livello di complessita' connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior).