(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
      Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione 
 
    1. Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato
nella categoria D. Gli incarichi di organizzazione  sono  conferibili
anche al personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale,  qualora
il  valore  economico  di  tali  incarichi  sia  definito  in  misura
inferiore  ad  €  3.227,85.  In  tali  casi   il   valore   economico
dell'incarico e'  rideterminato  in  proporzione  alla  durata  della
prestazione lavorativa. 
    2. Le Aziende e gli Enti formulano in via  preventiva  i  criteri
selettivi e le modalita' per conferire i relativi incarichi. 
    3. Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o  Ente  a  domanda
dell'interessato sulla base di avviso di selezione. 
    4. Gli incarichi  sono  conferiti  con  provvedimento  scritto  e
motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in  particolare,  la
descrizione delle linee di attivita'. 
    5. L'incarico e' a termine. L'Azienda o  Ente  sulla  base  delle
proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra  un  minimo
di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono essere
rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e
di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di dieci anni. 
    6. La revoca degli incarichi prima della scadenza puo'  avvenire,
con atto scritto e motivato,  per  diversa  organizzazione  dell'ente
derivante  dalla  modifica  dell'atto  aziendale  o  per  valutazione
negativa o anche per  il  venir  meno  dei  requisiti  richiesti  per
l'attribuzione. 
    7. La revoca dell'incarico comporta la  perdita  del  trattamento
economico accessorio relativo alla  titolarita'  dello  stesso  cosi'
come definito nel comma 1 del  successivo  articolo  20  (Trattamento
economico accessorio degli incarichi). In  tal  caso,  il  dipendente
resta inquadrato nella categoria di appartenenza e  viene  restituito
alle funzioni del profilo  di  appartenenza  con  corresponsione  del
relativo trattamento economico. 
    8. Nel periodo di permanenza nell'incarico,  il  dipendente  puo'
partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora  sia
in possesso dei relativi requisiti. 
    9. Le diverse tipologie di  incarichi  non  sono  cumulabili  tra
loro.