(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
          Trattamento economico accessorio degli incarichi 
 
    1. Il trattamento economico  accessorio  del  personale  titolare
degli incarichi e' finanziato con le  risorse  del  fondo  denominato
«Condizioni di lavoro e incarichi» ed e'  costituito  dall'indennita'
d'incarico.   Restano   ferme   la   corresponsione   dell'indennita'
professionale specifica per  i  profili  per  i  quali  e'  prevista,
nonche' dei compensi per la  performance  e  la  remunerazione  delle
particolari condizioni di lavoro di  cui  al  Titolo  VIII  Capo  III
(Indennita'). 
    2. L'indennita' relativa agli incarichi di organizzazione assorbe
il compenso per il lavoro straordinario. Tale  compenso  e'  comunque
spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in  misura
inferiore ad euro 3.227,85. 
    3. L'indennita' d'incarico va da un minimo di €  1.678,48  ad  un
massimo di  €  12.000,00  annui  lordi  per  tredici  mensilita',  in
relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione  e  in
relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o
Ente. 
    4. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti titolari di
incarico di funzione e'  soggetto  a  specifica  valutazione  annuale
nonche' a valutazione finale al termine dell'incarico. 
    5. La valutazione annuale e'  effettuata  nell'ambito  del  ciclo
della  performance  ed  il  suo  esito  positivo  da'   titolo   alla
corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 
    6. Le Aziende e gli  Enti  prima  di  procedere  alla  definitiva
formalizzazione  di  una  valutazione   negativa   acquisiscono,   in
contraddittorio, le considerazioni del dipendente  interessato  anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui  aderisce  o  conferisce
mandato  o  da  persona  o  legale  di  sua  fiducia.  L'esito  della
valutazione finale e' rilevante per l'affidamento dello stesso  o  di
altri incarichi.