(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
             Indennita' di coordinamento ad esaurimento 
 
    1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2,
del CCNL del 20 settembre 2001 II biennio economico  (Coordinamento),
dell'indennita' di coordinamento - parte fissa - in via permanente ai
collaboratori professionali sanitari - caposala -  gia'  appartenenti
alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al  31  agosto
2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37  cui  si  aggiunge  la
tredicesima mensilita'. 
    2. L'indennita' di cui al comma 1 compete  in  via  permanente  -
nella  stessa  misura  e  con  la  medesima   decorrenza   anche   ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline
nonche' ai collaboratori professionali - assistenti  sociali  -  gia'
appartenenti alla categoria D, ai quali a tale  data  le  Aziende  ed
Enti abbiano conferito analogo incarico di  coordinamento  o,  previa
verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento  al
31 agosto 2001. Il presente comma  si  applica  anche  ai  dipendenti
appartenenti al livello economico Ds, ai sensi  dell'art.8,  comma  5
del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico  (Utilizzazione
delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico  -  profilo
di assistente sociale). 
    3. L'indennita' di coordinamento di cui al presente  articolo  e'
assorbita dall'indennita' di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento
economico accessorio degli  incarichi)  attribuita  in  relazione  al
conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.