Art. 21. Indennita' di coordinamento ad esaurimento 1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennita' di coordinamento - parte fissa - in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - gia' appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilita'. 2. L'indennita' di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonche' ai collaboratori professionali - assistenti sociali - gia' appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le Aziende ed Enti abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico - profilo di assistente sociale). 3. L'indennita' di coordinamento di cui al presente articolo e' assorbita dall'indennita' di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.