Art. 23. Decorrenza e disapplicazioni 1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli: art. 20 del CCNL del 7 aprile 1999 «Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni»; art. 21 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 11 del CCNL del 20 settembre 2001 «Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - Indennita' di funzione»; art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999, art. 11 del CCNL del 20 settembre 2001 e art. 49 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Misura dell'indennita' di funzione»; art. 10 CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico, art.5 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, art. 19 del CCNL del 19 aprile 2004 e art. 4 CCNL del 10 aprile 2008 «Coordinamento». 2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennita' la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennita' con la decorrenza fissata nel presente articolo.