(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                        Tipologie d'incarico 
 
    1. Le tipologie  di  incarichi  conferibili  ai  dirigenti  della
presente area negoziale come definiti all'art. 1,  comma  1(Campo  di
applicazione) sono le seguenti: 
      I) Incarichi gestionali: 
        a) incarico di direzione di struttura complessa conferito  ai
sensi dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione
di struttura complessa - Criteri e procedure); 
        b) incarico di direzione  di  struttura  semplice  a  valenza
dipartimentale  o  distrettuale  che  e'  articolazione  interna  del
dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in  via
prevalente,  la  responsabilita'  di  gestione  di  risorse  umane  e
strumentali. Ove previsto dagli atti di  organizzazione  interna,  lo
stesso puo'  comportare,  inoltre,  la  responsabilita'  di  gestione
diretta di risorse  finanziarie.  E'  conferibile  ai  dirigenti  che
abbiano maturato  almeno  cinque  anni  di  servizio  e  che  abbiano
superato la verifica del collegio tecnico; 
        c)  incarico  di  direzione  di  struttura   semplice   quale
articolazione   interna   di   struttura   complessa   che   include,
necessariamente e in via prevalente, la responsabilita'  di  gestione
di risorse umane e  strumentali.  E'  conferibile  ai  dirigenti  che
abbiano maturato  almeno  cinque  anni  di  servizio  e  che  abbiano
superato la verifica del collegio tecnico. 
        L'incarico di direttore di dipartimento  di  cui  al  decreto
legislativo n. 502/1992 e' conferibile  esclusivamente  ai  direttori
delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed e' remunerato
con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 91, comma  12,
(Retribuzione di posizione).  L'incarico  di  direzione  di  presidio
ospedaliero di cui al decreto legislativo n. 502/1992  e'  equiparato
all'incarico di  direzione  di  struttura  complessa.  L'incarico  di
direzione di distretto sanitario di cui  al  decreto  legislativo  n.
502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione  di  posizione  di
parte fissa, all'incarico di  struttura  semplice,  anche  a  valenza
dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura  complessa
in base ad una scelta aziendale. 
      II) Incarichi professionali: 
        a) incarico professionale di altissima  professionalita':  e'
un'articolazione funzionale che  assicura  prestazioni  di  altissima
professionalita' e specializzazione, anche con la  collaborazione  di
risorse umane e  l'utilizzo  di  risorse  tecnologiche  e  funzionali
necessarie per l'uso discrezionale ed  appropriato  di  conoscenze  e
strumenti specialistici; e'  conferibile  ai  dirigenti  che  abbiano
maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica
del collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia,  sulla  base
dell'ampiezza del campo di attivita' di riferimento, si distinguono a
loro volta in: 
          a1)  incarico  di  altissima  professionalita'  a   valenza
dipartimentale:  si   tratta   di   incarico   che,   pur   collocato
funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un
punto   di   riferimento   di    altissima    professionalita'    per
l'acquisizione, il  consolidamento  e  la  diffusione  di  competenze
tecnico-professionali  per  l'intero  dipartimento,  all'interno   di
ambiti specialistici; 
          a2)   incarico   di   altissima   professionalita'    quale
articolazione interna di struttura complessa: si tratta  di  incarico
collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta  un
punto   di   riferimento   di    altissima    specializzazione    per
l'acquisizione, il  consolidamento  e  la  diffusione  di  competenze
tecnico-professionali  per  le  attivita'   svolte   nella   suddetta
struttura  o  di  strutture  tra  loro  coordinate,  nell'ambito   di
specifici settori disciplinari; 
        b)  incarico  professionale  di  alta  specializzazione:   e'
un'articolazione  funzionale  che  -  nell'ambito  di  una  struttura
complessa o semplice - assicura prestazioni di alta  professionalita'
riferite  alla  disciplina  ed  alla   struttura   organizzativa   di
riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il
consolidamento delle conoscenze e competenze per le attivita'  svolte
nell'ambito della struttura di  appartenenza.  E'  caratterizzata  da
funzioni orientate ad una attivita' specifica e prevalente, anche con
la  collaborazione  di  risorse  umane  e   l'utilizzo   di   risorse
tecnologiche e  funzionali  necessarie  per  l'uso  discrezionale  ed
appropriato di conoscenze e strumenti specialistici.  E'  conferibile
ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni  di  servizio  e
che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; 
        c) incarico professionale, di  consulenza,  di  studio  e  di
ricerca, ispettivo,  di  verifica  e  di  controllo:  tale  tipologia
prevede in modo prevalente responsabilita' tecnico-specialistiche. E'
conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque  anni  di
servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; 
        d) incarico professionale di base  conferibile  ai  dirigenti
con meno di cinque anni di attivita' che abbiano superato il  periodo
di prova:  tali  incarichi  hanno  precisi  ambiti  di  autonomia  da
esercitare  nel  rispetto  degli  indirizzi  del  responsabile  della
struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella
gestione delle attivita'. Detti ambiti sono progressivamente ampliati
attraverso i momenti di valutazione e verifica di  cui  all'art.  15,
comma 5  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e  successive
modifiche ed integrazioni come disciplinati altresi' dagli  art.  58,
comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei  risultati  raggiunti
da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art. 59  comma
2, lettera a), (Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle
attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del
Collegio tecnico). 
    2. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti,  dopo  il  periodo  di
prova, e' conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti  con  meno
di cinque anni di effettiva anzianita' sono conferiti solo  incarichi
professionali di  base.  Ai  dirigenti  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' e' invece conferito  un  incarico,  diverso  dall'incarico
professionale di base, tra quelli di cui al  comma  1,  paragrafo  I,
lettera b) e c) e paragrafo II, lettera a) b), c) in  relazione  alla
natura e alle caratteristiche dei  programmi  da  realizzare  nonche'
alle attitudini e capacita' professionali del  singolo  dirigente,  a
seguito di verifica e valutazione  positiva  da  parte  del  collegio
tecnico. 
    3. La definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma
1, par. II, e' una mera elencazione che  non  configura  rapporti  di
sovra  o  sotto  ordinazione  degli  incarichi,  i  quali  discendono
esclusivamente   dall'assetto   organizzativo   aziendale   e   dalla
graduazione di tutte le tipologie d'incarico. 
    3-bis.  Il  numero  di  posizioni  dirigenziali  istituibili   da
ciascuna azienda o ente non puo' superare: 
      a)   per   gli    incarichi    professionali    di    altissima
professionalita' di cui al comma 1,  par.  II,  lettera  a1):  il  3%
(arrotondato all'unita' superiore)  del  numero  degli  incarichi  di
natura professionale di cui al comma 1, par II, lettera b) e c); 
      b)   per   gli    incarichi    professionali    di    altissima
professionalita' di cui al comma 1,  par.  II,  lettera  a2):  il  7%
(arrotondato all'unita' superiore)  del  numero  degli  incarichi  di
natura professionale di cui al comma 1, par II, lettera b) e c). 
    4.  Nel  computo  degli  anni  ai  fini  del  conferimento  degli
incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni  legislative
in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianita'  di  servizio
maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo  determinato,  anche
presso  altre  aziende  od  enti  di  cui  all'art.   1   (Campo   di
applicazione), nonche' i periodi relativi ad  attivita'  sanitarie  e
professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle
funzioni dirigenziali in ospedali o  strutture  pubbliche  dei  paesi
dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuita'. 
    5. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro
fatto  salvo  il  mantenimento  della  titolarita'  della   struttura
complessa da parte del direttore di dipartimento ai  sensi  dell'art.
17-bis, comma 2, del decreto legislativo  n.  502/1992  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e
i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa  di
cui all'art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), sono  applicati
a  decorrere  dall'anno  successivo  a   quello   di   sottoscrizione
dell'Ipotesi di CCNL. In prima applicazione, gli incarichi in  essere
sono automaticamente  ricondotti  alle  nuove  tipologie  di  cui  al
presente   articolo   sulla   base   della   seguente   tabella    di
corrispondenze: 
 
=====================================================================
|       Precedenti tipologie       |         Nuove tipologie        |
+==================================+================================+
|                                  | Incarico di direzione di       |
|                                  |struttura complessa (art. 18,   |
| Incarico di direzione di         |comma 1, par. I, lettera a)     |
|struttura complessa(1)            |(Tipologie d'incarico)          |
+----------------------------------+--------------------------------+
| Incarico di direzione di         | Incarico di direzione di       |
|struttura semplice(2), nel caso in|struttura semplice a valenza    |
|cui lo stesso sia stato           |dipartimentale o distrettuale   |
|formalmente qualificato come      |(art. 18, comma 1, par. I,      |
|«incarico a valenza               |lettera b) (Tipologie           |
|dipartimentale»                   |d'incarico)                     |
+----------------------------------+--------------------------------+
|                                  | Incarico di direzione di       |
| Incarico di direzione di         |struttura semplice (art. 18,    |
|struttura semplice(2) diverso da  |comma 1, par. I, lettera c)     |
|quello di cui alla riga precedente|(Tipologie d'incarico)          |
+----------------------------------+--------------------------------+
| Incarico di natura               |                                |
|professionale(3), nel caso in cui | Incarico professionale di alta |
|lo stesso sia stato formalmente   |specializzazione (art. 18, comma|
|qualificato come «incarico di alta|1, par II, lettera b) (Tipologie|
|specializzazione»                 |d'incarico)                     |
+----------------------------------+--------------------------------+
|                                  | Incarico professionale, di     |
|                                  |consulenza, di studio e di      |
|                                  |ricerca, ispettivo, di verifica |
| Incarico di natura               |e di controllo (art. 18, comma  |
|professionale(3) diverso da quello|1, par. II, lettera c)          |
|di cui alla riga precedente       |(Tipologie d'incarico)          |
+----------------------------------+--------------------------------+
| Incarico di natura               |                                |
|professionale(4), i cui titolari  |                                |
|hanno maturato i requisiti di cui |                                |
|all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8    |                                |
|giugno 2000 (biennio economico    |                                |
|2000-2001) Area IV e di cui       |                                |
|all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8    | Incarico professionale, di     |
|giugno 2000 (biennio economico    |consulenza, di studio e di      |
|2000-2001) Area III con           |ricerca, ispettivo, di verifica |
|riferimento alla sola dirigenza   |e di controllo (art. 18, comma  |
|sanitaria e delle professioni     |1, par. II, lettera c)          |
|sanitarie                         |(Tipologie d'incarico)          |
+----------------------------------+--------------------------------+
| Incarico di natura               |                                |
|professionale(4), i cui titolari  |                                |
|non hanno maturato i requisiti di |                                |
|cui all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8|                                |
|giugno 2000 (biennio economico    |                                |
|2000-2001) Area IV e di cui       |                                |
|all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8    |                                |
|giugno 2000 (biennio economico    |                                |
|2000-2001) Area III con           | Incarico professionale di base |
|riferimento alla sola dirigenza   |(art. 18, comma 1, par. II,     |
|sanitaria e delle professioni     |lettera d) (Tipologie           |
|sanitarie                         |d'incarico)                     |
+----------------------------------+--------------------------------+
 
 
                               ______ 
 
     (1) Art. 27, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 come
modificato dall'art. 4 del C.C.N.L.  del  6  maggio  2010  (Tipologie
d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera a)  del  C.C.N.L.
dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4  del  C.C.N.L.  del  6
maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 
     (2) Art. 27, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000
come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie
d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera b)  del  C.C.N.L.
dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4  del  C.C.N.L.  del  6
maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie) 
     (3) Art. 27, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000
come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie
d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera c)  del  C.C.N.L.
dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4  del  C.C.N.L.  del  6
maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie) 
     (4) Art. 27, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000
come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie
d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera d)  del  C.C.N.L.
dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4  del  C.C.N.L.  del  6
maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie)