(Allegato-art. 17)
                               Art.17. 
 
    1.  Il  Consiglio  superiore  si   riunisce   di   norma   presso
l'amministrazione centrale della Banca su  convocazione  e  sotto  la
presidenza del Governatore. 
    2.  Le  riunioni  del  Consiglio  superiore  sono   ordinarie   e
straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le
altre ogni qualvolta il  Governatore  lo  ritenga  necessario  o  per
domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso. 
    3. Il Consiglio  e'  legalmente  costituito  quando  intervengano
almeno sette dei suoi componenti, non compreso  in  detto  numero  il
Governatore o chi ne fa le veci. 
    4. Le deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso
di parita' di voti. Le votazioni si fanno per voto palese  o,  quando
riguardino i procedimenti disciplinari ex art. 19, comma  3,  lettera
e), le revoche ex art. 19, comma 3, lettera h) o  le  fattispecie  di
cui all'art. 18, per scrutinio segreto. 
    5. I verbali e gli estratti  delle  deliberazioni  del  Consiglio
superiore sono sottoscritti dal Governatore o da chi ne fa le veci  e
dal segretario.