(Allegato-art. 18)
                               Art.18. 
 
    1. La nomina del Governatore, il rinnovo del  suo  mandato  e  la
revoca nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC,  sono
disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore. 
    2. Per esprimere il  parere  previsto  al  comma  precedente,  il
Consiglio superiore e' convocato e  presieduto  dal  componente  piu'
anziano in ordine di nomina e, a  parita'  di  nomina,  di  eta'.  Il
parere, deliberato  a  maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei
componenti del Consiglio, e' rilasciato ai fini  della  deliberazione
del Consiglio dei ministri. 
    3. Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il
Direttore generale e  i  Vice  Direttori  generali,  rinnova  i  loro
mandati e li revoca  per  i  motivi  previsti  dall'art.  14.2  dello
statuto del SEBC. Per l'adozione di tali provvedimenti, il  Consiglio
e' convocato  in  seduta  straordinaria.  Il  Consiglio  deve  essere
convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta
almeno i  due  terzi  dei  membri  del  Consiglio,  non  compreso  il
Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre
venti giorni dalla richiesta. 
    4. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni
di cui al presente articolo devono essere prese con  la  presenza  di
almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei
casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno  due
terzi dei presenti. 
    5. Le nomine, i rinnovi dei mandati e le  revoche  del  direttore
generale e dei vice direttori generali debbono essere  approvati  con
decreto del Presidente della Repubblica promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio dei ministri.