Art.18. 1. La nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore. 2. Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore e' convocato e presieduto dal componente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio, e' rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice Direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di tali provvedimenti, il Consiglio e' convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta. 4. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. 5. Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del direttore generale e dei vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.