(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
    1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite  o  di  una
agenzia specializzata o  dell'Agenzia  Internazionale  per  l'Energia
Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura  di  oggetti
in  metalli  preziosi  necessari  a  soddisfare  i  requisiti   della
Convenzione  e  dei  suoi  Allegati  puo',  su  invito  degli   Stati
contraenti  trasmessogli  dal  depositario,  aderire  alla   presente
Convenzione. 
    2. I Governi degli Stati contraenti  devono  comunicare  la  loro
risposta al depositario entro  quattro  mesi  dalla  ricezione  della
domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto  a  loro
se siano o meno d'accordo sull'invito.  Se  il  Governo  non  dovesse
rispondere entro tale  termine,  sara'  considerato  come  favorevole
all'invito. 
    3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se  invitare  o
meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul  rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. 
    4. Lo Stato  invitato  puo'  aderire  alla  presente  Convenzione
depositando un documento di adesione presso il depositario che dovra'
notificarlo  a  tutti  gli  Stati  contraenti.  L'adesione   diverra'
effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.