(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
    1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o  aderente  puo',  al
momento del deposito del proprio documento di ratifica o  adesione  o
in  qualsiasi  momento  successivo,  dichiarare   per   iscritto   al
depositario che la presente Convenzione si applichera' in tutti o  in
una parte dei territori,  indicati  in  tale  dichiarazione,  per  le
relazioni esterne delle quali e' responsabile. Il depositario  dovra'
trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli  altri
Stati contraenti. 
    2. Se la dichiarazione e' stata fatta al momento del deposito del
documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrera' in
vigore in tali territori nella medesima data in  cui  la  Convenzione
entrera' in vigore nello Stato che  ha  fatto  la  dichiarazione.  In
tutti gli altri casi, la  Convenzione  entrera'  in  vigore  in  tali
territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del
depositario. 
    3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al
comma  1,  puo'  porre  termine   all'applicazione   della   presente
Convenzione in tutti o in una parte di tali territori,  a  condizione
che dia un preavviso scritto di tre mesi al  depositario  che  dovra'
informare tutti gli altri Stati contraenti.