Articolo 13 1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente puo', al momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al depositario che la presente Convenzione si applichera' in tutti o in una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le relazioni esterne delle quali e' responsabile. Il depositario dovra' trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri Stati contraenti. 2. Se la dichiarazione e' stata fatta al momento del deposito del documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione entrera' in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entrera' in vigore in tali territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del depositario. 3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al comma 1, puo' porre termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovra' informare tutti gli altri Stati contraenti.