Art. 14. Controllo della «filiera» 1. Oltre a quanto espressamente gia' previsto dal regolamento, dal Codice e dalle altre disposizioni del presente Codice di condotta, gli aderenti e i soggetti operanti per conto di essi sono tenuti al rispetto delle seguenti misure volte a garantire la correttezza e legittimita' dei trattamenti svolti nella «filiera» del telemarketing; in particolare: a) ciascun aderente verifica il possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario del servizio mediante verifica documentale e/o ispezione interna, con frequenza idonea e con modalita' e strumenti adeguati alla situazione di fatto, tenendo traccia delle motivazioni delle scelte effettuate in apposito documento; b) gli aderenti al presente Codice di condotta si impegnano, anche mediante inserimento di idonea previsione nell'atto giuridico vincolante che disciplina i trattamenti da parte del responsabile, di cui all'art. 28, par. 3, del regolamento a: i. consentire al titolare di verificare in affiancamento a tecnici del responsabile, in sede di verifica o ispezione interna, il rispetto delle misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati affidati in outsourcing e trattati mediante i sistemi fisici ed informatici dell'affidatario del servizio (nell'accezione piu' ampia di cui all'art. 4, par. 1, n. 2 del regolamento); ii. implementare gli standard garantiti in prima nomina tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonche' nella durata e del contesto del trattamento delegato; iii. vietare l'affidamento delle attivita' delegate a sub responsabili, salva l'espressa autorizzazione da parte del committente/titolare del trattamento, che potra' essere concessa solo per soggetti che garantiscano i medesimi standard richiesti dal presente Codice di condotta per i responsabili del trattamento. 2. Il titolare garantisce, anche grazie alla necessaria cooperazione da parte dei propri responsabili del trattamento, il pieno, puntuale e costante controllo dell'intera filiera di soggetti comunque coinvolti in qualunque fase preparatoria o di esecuzione della campagna promozionale. In tale prospettiva: a) i committenti pongono in essere procedure e/o misure tecniche volte a favorire il perfezionamento di contratti con gli interessati verso cui siano stati svolti contatti commerciali, direttamente da parte del committente o da fornitori per conto di quest'ultimo, purche' tutte le relative operazioni siano svolte alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dal presente Codice di condotta; in particolare, qualora l'interessato accetti una proposta di contratto in occasione di contatto commerciale, il committente e' tenuto a garantire la tracciabilita' del contratto rispetto alla numerazione contattata e al nominativo del fornitore ha eseguito il contatto; b) i committenti, che ricevano dai fornitori contrattualizzati l'indicazione di contratti perfezionati nel corso delle attivita' promozionali svolte da questi ultimi in qualita' di responsabili del trattamento, adottano soluzioni tecnologiche che consentano la stipula a distanza e l'adozione di sistemi tecnologici volte a garantire la sicurezza e certezza delle relative operazioni contrattuali; c) in particolare, nel caso di contratti perfezionati per mezzo dei servizi forniti da agenzie che operino direttamente in presenza e con modalita' di sottoscrizione non elettroniche (c.d. contratti cartacei), i committenti, nell'ambito delle misure previste dai periodi precedenti, adottano soluzioni organizzative e tecniche che garantiscano la corretta e specifica acquisizione dei dati identificativi del cliente; dell'indicazione del committente medesimo; della data e del tipo di offerta; della ragione sociale dell'agenzia incaricata; nonche' l'utilizzo dei dati acquisiti esclusivamente per quell'operazione, impedendo qualsiasi possibilita' di illegittimo riutilizzo. 3. I committenti garantiscono che gli accordi che regolano i rapporti commerciali con i fornitori richiamano gli obblighi di controllo e collaborazione derivanti dal presente Codice di condotta e prevedono meccanismi di risoluzione e/o altra misura negoziale, anche sotto forma di penale, idonea a scoraggiare pratiche contrarie a quanto ivi previsto.