(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                      Controllo della «filiera» 
 
    1. Oltre a quanto espressamente gia'  previsto  dal  regolamento,
dal  Codice  e  dalle  altre  disposizioni  del  presente  Codice  di
condotta, gli aderenti e i soggetti operanti per conto di  essi  sono
tenuti al  rispetto  delle  seguenti  misure  volte  a  garantire  la
correttezza e legittimita' dei trattamenti svolti nella «filiera» del
telemarketing; in particolare: 
      a)  ciascun  aderente  verifica  il  possesso   dei   requisiti
dichiarati   dall'affidatario   del   servizio   mediante    verifica
documentale  e/o  ispezione  interna,  con  frequenza  idonea  e  con
modalita' e strumenti adeguati  alla  situazione  di  fatto,  tenendo
traccia  delle  motivazioni  delle  scelte  effettuate  in   apposito
documento; 
      b) gli aderenti al presente Codice di  condotta  si  impegnano,
anche mediante inserimento di idonea previsione  nell'atto  giuridico
vincolante che disciplina i trattamenti da parte del responsabile, di
cui all'art. 28, par. 3, del regolamento a: 
        i. consentire al titolare di verificare  in  affiancamento  a
tecnici del responsabile, in sede di verifica o ispezione interna, il
rispetto delle misure di sicurezza previste per  il  trattamento  dei
dati affidati in outsourcing e trattati mediante i sistemi fisici  ed
informatici dell'affidatario del servizio (nell'accezione piu'  ampia
di cui all'art. 4, par. 1, n. 2 del regolamento); 
        ii. implementare  gli  standard  garantiti  in  prima  nomina
tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione,  nonche'
nella durata e del contesto del trattamento delegato; 
        iii. vietare l'affidamento delle  attivita'  delegate  a  sub
responsabili,  salva   l'espressa   autorizzazione   da   parte   del
committente/titolare del trattamento, che potra' essere concessa solo
per soggetti che  garantiscano  i  medesimi  standard  richiesti  dal
presente Codice di condotta per i responsabili del trattamento. 
    2.  Il  titolare  garantisce,  anche   grazie   alla   necessaria
cooperazione da parte dei propri  responsabili  del  trattamento,  il
pieno, puntuale e costante controllo dell'intera filiera di  soggetti
comunque coinvolti in qualunque fase  preparatoria  o  di  esecuzione
della campagna promozionale. In tale prospettiva: 
      a)  i  committenti  pongono  in  essere  procedure  e/o  misure
tecniche volte a favorire il perfezionamento  di  contratti  con  gli
interessati  verso  cui  siano  stati  svolti  contatti  commerciali,
direttamente da parte del committente o da  fornitori  per  conto  di
quest'ultimo, purche' tutte le relative operazioni siano svolte  alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla  vigente  normativa
in materia di protezione dei dati personali e dal presente Codice  di
condotta; in particolare, qualora l'interessato accetti una  proposta
di contratto in occasione di contatto commerciale, il committente  e'
tenuto a garantire la  tracciabilita'  del  contratto  rispetto  alla
numerazione contattata e al nominativo del fornitore ha  eseguito  il
contatto; 
      b) i committenti, che ricevano dai fornitori  contrattualizzati
l'indicazione di contratti perfezionati  nel  corso  delle  attivita'
promozionali svolte da questi ultimi in qualita' di responsabili  del
trattamento,  adottano  soluzioni  tecnologiche  che  consentano   la
stipula a distanza  e  l'adozione  di  sistemi  tecnologici  volte  a
garantire  la  sicurezza  e  certezza   delle   relative   operazioni
contrattuali; 
      c) in particolare, nel caso di contratti perfezionati per mezzo
dei servizi forniti da agenzie che operino direttamente in presenza e
con modalita' di  sottoscrizione  non  elettroniche  (c.d.  contratti
cartacei), i  committenti,  nell'ambito  delle  misure  previste  dai
periodi precedenti, adottano soluzioni organizzative e  tecniche  che
garantiscano  la  corretta  e   specifica   acquisizione   dei   dati
identificativi  del   cliente;   dell'indicazione   del   committente
medesimo; della data e del tipo di  offerta;  della  ragione  sociale
dell'agenzia  incaricata;  nonche'  l'utilizzo  dei  dati   acquisiti
esclusivamente per quell'operazione, impedendo qualsiasi possibilita'
di illegittimo riutilizzo. 
    3. I committenti garantiscono che  gli  accordi  che  regolano  i
rapporti commerciali con  i  fornitori  richiamano  gli  obblighi  di
controllo e collaborazione derivanti dal presente Codice di  condotta
e prevedono meccanismi di risoluzione  e/o  altra  misura  negoziale,
anche sotto forma di penale, idonea a scoraggiare pratiche  contrarie
a quanto ivi previsto.