(Patto internazionale-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in
conformita' alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti
sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al  fine
di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto. 
  2. a) Tutti i rapporti  sono  indirizzati  al  Segretario  generale
delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico  e
sociale per esame, in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Patto. 
     b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresi'
agli  istituti  specializzati  copia  dei  rapporti,  o  delle  parti
pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti  del  presente  Patto
che siano anche membri di detti  istituti  specializzati,  in  quanto
tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino  questioni  rientranti
nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.