(Patto internazionale-art. 17)
                             Articolo 17 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  debbono  presentare  i  loro
rapporti a intervalli di  tempo,  secondo  un  programma  che  verra'
stabilito  dal  Consiglio  economico  e   sociale   entro   un   anno
dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver  consultato  gli
Stati parti e gli istituti specializzati interessati. 
  2. I rapporti possono indicare  i  fattori  e  le  difficolta'  che
influiscano sul grado di  adempimento  degli  obblighi  previsti  nel
presente Patto. 
  3. Qualora informazioni pertinenti siano gia'  state  fornite  alle
Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato  parte  del
presente  Patto,  non  sara'  necessario  fornire   nuovamente   tali
informazioni,  ma  sara'  sufficiente  un  riferimento  preciso  alle
informazioni gia' date.