(Patto internazionale-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  Gli Stati parti del presente Patto  convengono  che  le  misure  di
ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti
nel Patto stesso  comprendono,  in  particolare,  la  conclusione  di
convenzioni,  l'adozione  di  raccomandazioni,  la   prestazione   di
assistenza tecnica e l'organizzazione,  di  concerto  con  i  governi
interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a  fini  di
consultazione e di studio.