(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
1. - La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza del  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione,  approvazione
o adesione. 
2. - Allorche' uno Stato ratifica,  accetta  o  approva  la  presente
Convenzione o aderisce  dopo  il  deposito  del  terzo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione,  questa  Convenzione
entra in vigore nei confronti di tale Stato il primo giorno del  mese
successivo al sesto mese dalla data del deposito del suo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.