(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
     Principio contabile applicato della competenza finanziaria 
 
    1. Definizione 
    Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la  contabilita'
finanziaria   costituisce   il   sistema   contabile   principale   e
fondamentale  per  fini  autorizzatori  e  di  rendicontazione  della
gestione. 
    La contabilita' finanziaria  rileva  le  obbligazioni,  attive  e
passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le  transazioni
poste in  essere  da  una  amministrazione  pubblica,  anche  se  non
determinano flussi di cassa effettivi. 
    Per transazione si intende ogni evento o azione che determina  la
creazione, trasformazione, scambio,  trasferimento  o  estinzione  di
valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si
origina   dall'interazione   tra   differenti   soggetti   (pubbliche
amministrazioni,  societa',  famiglie,  ecc),  e  avviene  per  mutuo
accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica. 
    Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di  scambio  di
mezzi di pagamenti o altre attivita' o passivita' finanziarie, o  non
monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.).  Non
sono considerate transazioni le calamita' naturali, il furto, ecc. 
    La rilevazione delle transazioni da cui non  derivano  flussi  di
cassa e' effettuata  al  fine  di  attuare  pienamente  il  contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. 
    La registrazione delle transazioni che non presentano  flussi  di
cassa  e'  effettuata  attraverso  le   regolarizzazioni   contabili,
costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari  importo
e  da  mandati  versati  in  quietanza  di   entrata   nel   bilancio
dell'amministrazione stessa. 
    Le regolazioni contabili sono effettuate solo con  riferimento  a
transazioni che riguardano crediti e debiti o che  producono  effetti
di natura economico-patrimoniale. 
    2. Principio della competenza finanziaria 
    Il principio della competenza finanziaria prescrive: 
      a)  il  criterio   di   registrazione   delle   operazioni   di
accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari  le  entrate  e  le  spese   derivanti   da   obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 
      b) il criterio di registrazione degli incassi e dei  pagamenti,
che devono essere imputati agli  esercizi  in  cui  il  tesoriere  ha
effettuato l'operazione. 
    Il principio  e'  applicato  solo  a  quei  documenti  di  natura
finanziaria  che  compongono  il  sistema   di   bilancio   di   ogni
amministrazione pubblica che adotta la  contabilita'  finanziaria,  e
attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio  di
previsione per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce. 
    Le  previsioni  del  bilancio  di  previsione  finanziario  hanno
carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il  bilancio
si  riferisce,  costituendo  limite  agli  impegni  di  spesa  e   ai
pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e  per  i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria
fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti. 
    Gli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale   sono   aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
    Le obbligazioni giuridiche  perfezionate  sono  registrate  nelle
scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell'obbligazione,
imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.  La
scadenza  dell'obbligazione  e'  il  momento  in  cui  l'obbligazione
diventa esigibile. 
    La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua
riscossione ed e' consentito, quindi, pretendere  l'adempimento.  Non
si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilita' e  possibilita'
di esercitare il diritto di credito. 
    L'accertamento  dell'entrata  e  relativa  imputazione  contabile
all'esercizio del bilancio annuale e pluriennale. 
    L'accertamento costituisce la  fase  dell'entrata  attraverso  la
quale sono verificati e attestati dal soggetto  cui  e'  affidata  la
gestione: 
      a) la ragione del credito; 
      b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
      c) l'individuazione del soggetto debitore; 
      d) l'ammontare del credito; 
      e) la relativa scadenza. 
    L'accertamento presuppone idonea documentazione e  si  perfeziona
mediante  l'atto  gestionale  con  il  quale  vengono  verificati  ed
attestati  i  requisiti  anzidetti  e  con  il  quale  si   da   atto
specificamente della scadenza del  credito  in  relazione  a  ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale 
    L'iscrizione  della  posta  contabile  nel  bilancio  annuale   e
pluriennale avviene in  relazione  al  criterio  della  scadenza  del
credito rispetto  a  ciascun  esercizio  finanziario.  L'accertamento
delle   entrate   e'   effettuato   nell'esercizio   in   cui   sorge
l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in  cui
scade il credito. 
    Sono accertate per l'intero importo del credito anche le  entrate
di dubbia e  difficile  esazione,  per  le  quali  non  e'  certa  la
riscossione integrale. 
    Per  i  crediti  di  dubbia  e   difficile   esazione   accertati
nell'esercizio  e'  effettuato  un   accantonamento   al   fondo   di
svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo  di
amministrazione. 
    A tal fine e' stanziata nel bilancio di previsione  una  apposita
posta contabile, denominata  "Accantonamento  al  fondo  svalutazione
crediti" il cui ammontare  e'  determinato  in  considerazione  della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si  prevede  si
formeranno nell'esercizio, della loro  natura  e  dell'andamento  del
fenomeno negli  ultimi  cinque  esercizi  precedenti  (la  media  del
rapporto  tra  incassi  e  accertamenti  per  ciascuna  tipologia  di
entrata). 
    L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non e' oggetto  di
impegno e genera un'economia di bilancio che  confluisce  nell'avanzo
di amministrazione come quota accantonata. 
    Nel primo esercizio di applicazione  del  presente  principio  e'
possibile  stanziare  in  bilancio  una  quota  almeno  pari  al  50%
dell'importo   dell'accantonamento   quantificato    nel    prospetto
riguardante il fondo svalutazione crediti  allegato  al  bilancio  di
previsione.  Nel  secondo  esercizio  lo  stanziamento  di   bilancio
riguardante il fondo svalutazione  crediti  e'  pari  almeno  al  75%
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante  il  fondo
svalutazione crediti allegato al bilancio di previsione. e dal  terzo
esercizio  l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per  l'intero
importo. 
    In sede di rendiconto, fin dal primo  esercizio  di  applicazione
del presente principio, l'ente vincola nell'avanzo di amministrazione
l'intero importo del  fondo  svalutazione  crediti  quantificato  nel
prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio. 
    In sede di assestamento di bilancio e  alla  fine  dell'esercizio
per la redazione del rendiconto,  e'  verificata  la  congruita'  del
fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato: 
      a) nel bilancio, in sede di assestamento; 
      b)  nell'avanzo,  in  sede  di  rendiconto,  in  considerazione
dell'ammontare dei residui attivi  degli  esercizi  precedenti  e  di
quello dell'esercizio in corso. L'importo complessivo  del  fondo  e'
calcolato  applicando  all'ammontare  dei  residui  attivi  la  media
dell'incidenza degli accertamenti non riscossi  negli  ultimi  cinque
esercizi (ad esempio nel caso di ruoli o di altri strumenti  coattivi
di riscossione). 
    Al fine di adeguare l'importo del fondo svalutazione crediti alla
effettiva situazione  amministrativa  contabile  dell'amministrazione
pubblica si procede: 
      a) in sede di assestamento, alla variazione dello  stanziamento
di  bilancio  riguardante  l'accantonamento  al  fondo   svalutazione
crediti; 
      b)  in  sede  di  rendiconto,  vincolando  o   svincolando   le
necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. 
    Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta  adeguato
non e' possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. 
    Il fondo svalutazione  crediti  e'  articolato  distintamente  in
considerazione della differente natura dei crediti. 
    Quando un credito e' dichiarato definitivamente  e  assolutamente
inesigibile lo si elimina  dalle  scritture  finanziarie  e,  per  lo
stesso importo del  credito  che  si  elimina,  si  riduce  la  quota
accantonata nel  risultato  di  amministrazione  a  titolo  di  fondo
svalutazione crediti. 
    A seguito di ogni provvedimento  di  riaccertamento  dei  residui
attivi e'  rideterminata  la  quota  dell'avanzo  di  amministrazione
accantonata al fondo svalutazione crediti. 
    L'eventuale quota del risultato di  amministrazione  "svincolata"
sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo  del  fondo
svalutazione crediti rispetto alla consistenza dei residui attivi  di
fine anno, puo' essere destinata alla  copertura  dello  stanziamento
riguardante il fondo svalutazione crediti nel bilancio di  previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
    Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali,
in bilancio, non e' prevista l'apposita "tipologia di entrata" e  non
e' possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i
termini di legge, l'operazione e' registrata istituendo, in  sede  di
gestione,  apposita  voce,  con  stanziamento  pari  a   zero.   Tale
procedimento e' diretto a  garantire  la  corretta  applicazione  del
principio della  chiarezza  o  comprensibilita'  di  cui  al  Decreto
Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede la classificazione  di
bilancio delle singole operazioni gestionali deve  essere  effettuata
in modo da evitare l'adozione del  criterio  della  prevalenza  della
forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di  giro,
e  l'assunzione  di  impegni  sui  fondi  di  riserva.  Alle  entrate
derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per  le
quali, a causa delle scarse  informazioni  disponibili,  non  risulti
possibile individuare esattamente la natura del  trasferimento  entro
la chiusura del rendiconto, e' possibile attribuire una denominazione
generica che, in ogni caso, individui che trattasi  di  trasferimenti
da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.. 
    Nel caso  di  rateizzazione  di  entrate  proprie  l'accertamento
dell'entrata  e'  effettuato  ed  imputato   all'esercizio   in   cui
l'obbligazione nasce a condizione che  la  rateizzazione  risponda  a
principi di ragionevolezza, e che non  superi  i  12  mesi  dell'anno
successivo. 
    L'accertamento  di  entrate  rateizzate  oltre  tale  termine  e'
effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione
agli esercizi in cui scadono le rate. 
    Gli interessi attivi relativi alla  rateizzazione  devono  essere
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. 
    Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del
credito: 
      a) coincide con  l'esigibilita'  del  credito  per  le  entrate
tributarie ed extratributarie; 
      b) coincide con l'esercizio  finanziario  in  cui  e'  adottato
l'atto  amministrativo  di  impegno  relativo  al  contributo  o   al
finanziamento, nel caso  di  entrate  derivanti  da  trasferimenti  e
contributi da altre amministrazioni pubbliche,  in  conformita'  alle
modalita'  indicate  al  punto  5  (spesa  relativa  a  trasferimenti
correnti), con particolare riferimento alle  modalita'  temporali  ed
alle scadenze in cui il trasferimento  e'  erogato.  A  tal  fine  e'
auspicabile che ogni amministrazione pubblica  che  impegni  spese  a
favore di altre amministrazioni pubbliche  ne  dia  comunicazione  ai
destinatari. 
      c)  per  quanto  riguarda,  in  particolare,  i  "Contributi  a
rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente  a
favore di un'amministrazione sulla base della  rendicontazione  delle
spese     sostenute,     e     di     una     precedente      formale
deliberazione/determinazione dell'ente erogante di  voler  finanziare
la spesa" a rendicontazione", l'accertamento e' imputato  secondo  le
seguenti  modalita',  definite  distintamente  per  i   trasferimenti
erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della
competenza finanziaria potenziata e per i  trasferimenti  erogati  da
soggetti che non adottano tale principio: 
        in  caso  di  trasferimenti  a  rendicontazione  erogati   da
un'amministrazione  che  adotta   il   principio   della   competenza
finanziaria potenziata, l'amministrazione beneficiaria del contributo
accerta  l'entrata  con  imputazione  ai  medesimi  esercizi  in  cui
l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La
delibera  con  cui  un  ente  decide   di   erogare   contributi   "a
rendicontazione" a favore di altri  enti,  per  la  realizzazione  di
determinate   spese,   costituisce   un'obbligazione   giuridicamente
perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a
seguito della quale: 
          l'ente erogante  e'  tenuto  ad  impegnare  l'intera  spesa
prevista nella delibera, con imputazione  agli  esercizi  in  cui  e'
prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario
(crono programma). L'individuazione degli esercizi  cui  imputare  la
spesa per  trasferimenti  e'  effettuata  sulla  base  dei  programmi
presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; 
          l'ente beneficiario ha titolo di accertare le entrate,  con
imputazione ai  medesimi  esercizi  cui  sono  stati  registrati  gli
impegni. 
    Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere
un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali
differenze   l'Ente   beneficiario   provvede   a   dare   tempestiva
comunicazione all'Ente erogante in occasione  delle  rendicontazioni,
aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A  seguito  di
tali aggiornamenti, entrambi  gli  enti  provvedono  alle  necessarie
variazioni degli stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale  e
alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni agli  esercizi
in cui le entrate e le spese sono esigibili; 
        nel caso di  trasferimenti  erogati  "a  rendicontazione"  da
soggetti che non adottano  il  medesimo  principio  della  competenza
finanziaria  potenziata,  l'ente  beneficiario  accerta  l'entrata  a
seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante,  di
erogazione del contributo a proprio favore per  la  realizzazione  di
una determinata spesa. L'entrata e' imputata  agli  esercizi  in  cui
l'ente beneficiario stesso prevede  di  impegnare  la  spesa  cui  il
trasferimento e' destinato  (sulla  base  del  crono  programma),  in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilita') sorge  a
seguito della realizzazione della spesa, con riferimento  alla  quale
la rendicontazione e' resa. 
    Le eventuali  entrate  gestite  attraverso  ruoli  ordinari  sono
accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui e' emesso  il
ruolo.  Per  tali  entrate  si   rinvia   ai   principi   riguardanti
l'accantonamento al fondo svalutazione  crediti  e  la  rateizzazione
delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  di  tale
principio, le entrate per le quali e' gia' stato emesso il  ruolo  ma
che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per  ragioni  di
prudenza, procedere all'accertamento  per  cassa  -  potranno  essere
accertate per cassa fino al loro esaurimento. 
    Ai  fini  di  una  effettiva  trasparenza  contabile  si  ritiene
opportuno indicare tali crediti,  al  netto  del  fondo  svalutazione
crediti, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a  seconda
del natura/scadenza del credito) dello  stato  patrimoniale  iniziale
del primo anno di adozione della contabilita'  economico-patrimoniale
con il principio della contabilita' finanziaria potenziata. A seguito
della riscossione di tali crediti  si  provvede  alla  corrispondente
riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato
patrimoniale. 
    L'importo di tali crediti indicato nello  stato  patrimoniale  e'
pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilita'. 
    L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate gia'
accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. 
    Le sanzioni e gli interessi  correlati  ai  ruoli  coattivi  sono
accertati per cassa. 
    Le  entrate  derivanti  da  interessi   attivi   sono   accertate
imputandole all'esercizio  in  cui  l'obbligazione  giuridica  attiva
risulta esigibile. Con riferimento agli interessi  bancari  esigibili
alla data del 31 dicembre  e  comunicati  nei  primi  mesi  dell'anno
successivo, e' possibile accertare  l'entrata  nell'anno  successivo,
imputandola all'esercizio precedente, sulla base della  comunicazione
della banca o dell'incasso verificatosi prima  dell'approvazione  del
rendiconto.  Le  entrate  per  interessi  di  mora  (ad  esempio  per
ritardato  pagamento  canoni  affitto)  sono  accertate  al   momento
dell'incasso. 
    Le entrate derivanti dalla gestione  dei  beni  iscritti  tra  le
immobilizzazioni  del  conto  del  patrimonio,  quali   locazioni   e
concessioni, sono accertate  sulla  base  dell'idonea  documentazione
predisposta dall'ente  creditore  e  imputate  all'esercizio  in  cui
l'entrata  e'  esigibile.  Le  entrate   derivanti   da   concessioni
pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi
e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono considerate
vincolate al finanziamento di interventi di investimento. 
    Le  entrate  UE  sono  accertate,  distintamente  per  la   quota
finanziata direttamente dalla UE e per la  quota  di  cofinanziamento
nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale  o  di
altre amministrazioni pubbliche),  a  seguito  dell'approvazione,  da
parte della Commissione europea, del  piano  economico-finanziario  e
imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di  eseguire  la
spesa. Infatti, l'esigibilita' del  credito  dipende  dall'esecuzione
della spesa finanziata con  i  fondi  comunitari  (UE  e  nazionali).
L'eventuale erogazione di acconti e' accertata nell'esercizio in  cui
e' incassato l'acconto. 
    Nella cessione di beni immobili l'obbligazione  giuridica  attiva
nasce al momento del rogito (e  non  al  momento  dell'aggiudicazione
definitiva della gara) ed e'  in  tale  momento  che  l'entrata  deve
essere  accertata,  con  imputazione   all'esercizio   previsto   nel
contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. 
    L'accertamento e' registrato  anticipatamente  nel  caso  in  cui
l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge.
Nel caso in cui il contratto di compravendita  preveda  il  pagamento
differito  e'  consentito  l'accertamento  delle  entrate  nel  primo
esercizio se il pagamento non e' stabilito oltre i 12 mesi  dell'anno
successivo. 
    L'importo   dell'obbligazione   attiva   e'   registrato    senza
distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non e'  rilevabile
dalla contabilita' finanziaria. 
    Il corrispettivo della cessione  e'  interamente  destinato  alla
spesa di investimento al netto del  debito  IVA.  Tale  principio  e'
diretto a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione
debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica  dell'IVA
e consente,  ai  fini  degli  equilibri  di  bilancio,  di  destinare
l'entrata iscritta tra le entrate in  c/capitale  a  copertura  delle
spese correnti per  il  pagamento  dell'IVA.  In  ogni  caso  risulta
possibile destinare l'entrata in  conto  capitale  corrispondente  al
debito IVA a copertura della spesa determinata  dall'IVA  dovuta  per
spese di investimento (credito IVA). Si rinvia ai principi  contabili
applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA. 
    Il corrispettivo della cessione  di  beni  immobili  puo'  essere
destinato anche all'estinzione  anticipata  di  prestiti  (rinvio  ai
principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti). 
    Per tutte le altre  cessioni  di  beni  l'obbligazione  giuridica
attiva nasce con il passaggio della proprieta' ed e' in tale  momento
che l'entrata deve essere accertata,  con  imputazione  all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. 
    La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un
canone che, in genere, e' incassato  anticipatamente.  L'obbligazione
attiva sorge con il rogito ed e' in tale momento che  l'entrata  deve
essere  accertata,  con  imputazione   all'esercizio   previsto   nel
contratto    per    l'esecuzione    dell'obbligazione     pecuniaria.
L'accertamento e' anticipato nel caso in cui l'entrata sia  incassata
anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il
diritto di superficie e' convertito in un diritto  di  proprieta'  si
applicano le norme della cessione dei beni. 
    L'entrata  derivante  dalla  concessione  di  diritti   su   beni
patrimoniali  e'  accertata  a  seguito   dell'emanazione   dell'atto
amministrativo,  con  imputazione  contabile  all'esercizio  previsto
nell'atto   amministrativo   per    l'esecuzione    dell'obbligazione
pecuniaria. 
    Nel corso  della  gestione  particolare  attenzione  deve  essere
dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate
nella loro portata  e  nei  riflessi  che  provocano  nella  gestione
dell'anno in  corso  e  degli  anni  successivi,  in  riferimento  al
costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.
Nella   gestione    delle    spese    d'investimento    il    ricorso
all'indebitamento per il finanziamento degli  interventi  programmati
si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative  che
non determinino oneri indotti per il  bilancio  dell'ente.  A  questo
fine, occorre operare un'attenta e  costante  valutazione  preventiva
prima di ricorrere all'indebitamento. 
    Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto  dell'ente  e
per raggiungere al meglio  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  e'
opportuno il ricorso a forme flessibili  di  indebitamento  quali  le
aperture di credito e altre disponibili  per  l'ente,  per  garantire
l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il
ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento.  Cio'
favorisce  una  migliore  programmazione  pluriennale   delle   opere
pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento
e  un  andamento  sostenibile  del  medesimo,  sia  in   termini   di
indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del  debito
in ammortamento  (stock  di  debito),  sempre  nella  garanzia  della
integrale  copertura  finanziaria  degli  interventi  programmati   e
realizzati. 
    Ai  fini  del  mantenimento  dell'equilibrio   patrimoniale,   e'
opportuno commisurare il periodo di  ammortamento  dell'indebitamento
al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati  potranno
produrre la loro utilita'. 
    Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti e' accertata nel
momento in cui e' stipulato il contratto di mutuo o  prestito  (anche
obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se  disciplinata
dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito.
L'accertamento e' imputato all'esercizio nel quale la  somma  oggetto
del prestito e' esigibile  (quando  il  soggetto  finanziatore  rende
disponibile le somme oggetto del finanziamento). 
    Generalmente, nei mutui tradizionali la  somma  e'  esigibile  al
momento  della  stipula   del   contratto   o   dell'emanazione   del
provvedimento. 
    Considerato che, nel  rispetto  del  principio  della  competenza
finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di  investimento
sono imputati all'esercizio in  cui  le  relative  obbligazioni  sono
esigibili,  l'inerenza  tra   l'entrata   accertata   a   titolo   di
indebitamento  e  la  relativa  spesa   finanziata,   e'   realizzata
attraverso appositi accantonamenti  al  fondo  pluriennale  vincolato
(rinvio al principio di cui al punto 5.2). Nel caso in cui  le  leggi
consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni gia'
scadute contabilizzate  in  esercizi  precedenti  non  si  da'  luogo
all'istituzione del fondo pluriennale vincolato. 
    Nei casi in  cui  l'Istituto  finanziatore  rende  immediatamente
disponibili le somme oggetto del finanziamento in un  apposito  conto
intestato all'ente, le stesse si intendono  immediatamente  esigibili
(e danno luogo a  interessi  attivi)  e  devono  essere  accertate  e
riscosse. Pertanto, anche  in  tali  casi  l'entrata  e'  interamente
accertata e  imputata  nell'esercizio  in  cui  le  somme  sono  rese
disponibili. A fronte dell'indicato accertamento l'ente registra  tra
le spese, l'impegno e il  pagamento  riguardanti  il  versamento  dei
proventi del prestito al deposito presso l'Istituto finanziatore.  Il
mandato emesso per la costituzione del deposito bancario  e'  versato
in quietanza  di  entrata  nel  bilancio  dell'ente,  consentendo  la
rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito.  A  fronte
dell'impegno per la costituzione del  deposito  bancario  si  rileva,
imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle  somme
destinate ad essere prelevate dal conto di deposito. 
    Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito"  che
si consolidano in mutui passivi a seguito  dell'effettiva  necessita'
di liquidita', costituite in relazione ad esigenze di  programmazione
e di successiva realizzazione di investimenti,  l'accertamento  viene
disposto, dal responsabile del  contratto  di  prestito,  sulla  base
degli  effettivi  utilizzi  dell'apertura   di   credito   (erogato).
L'utilizzo dell'apertura di credito e' effettuato  sulla  base  delle
necessita' finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio.
Gli importi  dei  singoli  accertamenti  e  i  relativi  esercizi  di
imputazione  dell'entrata  corrispondono  a  quelli   degli   impegni
effettuati per la corrispondente spesa di  investimento,  sulla  base
del crono programma di spesa. 
    Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le  accensioni
di prestiti e il debito deve essere iscritto nel  bilancio  dell'Ente
che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche
se il pagamento  risulta  effettuato  a  seguito  di  delegazione  di
pagamenti. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo  le  cui
rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti  finanziatori  da
un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il  ricavato  del  mutuo
nelle entrate per trasferimenti in  conto  capitale  con  vincolo  di
destinazione agli investimenti. Nel caso in cui  il  pagamento  delle
rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da piu' enti, anche
il debito deve essere iscritto  pro  quota  nei  bilanci  degli  enti
coinvolti. 
    Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti
corrispondono  all'aumento  del  valore  nominale  dell'indebitamento
dell'ente.  Le  correlate  spese  riferite  agli   oneri   finanziari
sostenute al  momento  dell'accensione  del  prestiti  e  alla  quota
interessi delle rate di ammortamento  dei  prestiti  sono  ricomprese
nell'equilibrio  della  situazione  corrente,  mentre  la  quota   di
rimborso del capitale  e'  imputata  al  titolo  quarto  della  spesa
"Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti  al
momento dell'accensione del prestiti non comportano, per  l'ente,  un
effettivo esborso e sono quantificati sulla base della documentazione
riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore
nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito. 
    La contabilizzazione dell'effettivo aumento del  valore  nominale
dell'indebitamento   e'    effettuata    attraverso    l'accertamento
dell'intero importo del nuovo debito  e  la  contabilizzazione  delle
riscossioni riguardanti: 
      i proventi del debito effettivamente incassati; 
      la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio
bilancio  concernente  gli  oneri  finanziari  sostenuti  al  momento
dell'accensione del prestito. 
    In caso di rinegoziazione dei prestiti,  eventuali  indennizzi  o
penalita'  dell'operazione  non  possono  essere  considerate   spese
finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da
registrare nella  spesa  corrente  connessi  all'atto  e  al  momento
temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione. Infatti,
nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione in tutti i casi  di
rinegoziazione dei prestiti l'ammontare del debito  nominale  residuo
non deve aumentare attraverso la compensazione  di  oneri  finanziari
pregressi o spese di rinegoziazione. 
    In  caso  di  estinzione  anticipata,  la  spesa  sostenuta   per
rimborsare il capitale va allocata  al  titolo  quarto  "Rimborso  di
prestiti", mentre la spesa relativa agli interessi  ancora  dovuti  o
all'eventuale indennizzo o penalita' va inserita nel titolo primo. 
    Il  leasing  finanziario  e  i  contratti   assimilati   (leasing
immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back,  ecc.)  sono
contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le
amministrazioni pubbliche, di avere  la  disponibilita'  di  un  bene
durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della  propria
attivita', in cambio di un canone periodico, con la  possibilita'  di
riscattarlo, una volta  che  sia  scaduto  il  termine  previsto  dal
contratto. Nell'operazione di leasing finanziario  sono  coinvolti  i
seguenti soggetti: l'utilizzatore che e' colui che sceglie e utilizza
il bene e puo' riscattarlo alla fine del contratto,  il  finanziatore
dell'operazione,  che   acquista   materialmente   il   bene   scelto
dall'utilizzatore,  conservandone  la  proprieta'  sino  al   momento
dell'eventuale riscatto e il fornitore che  vende  alla  societa'  di
leasing il bene scelto dall'utilizzatore. 
    Il leasing operativo si caratterizza,  invece,  per  la  mancanza
dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, e' lo
stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un  canone
che corrisponde generalmente alla entita'  dei  servizi  offerti  dal
bene stesso e non e' in relazione con la sua durata economica. 
    La distinzione tra le due fattispecie e' stata focalizzata  dalla
Corte di Cassazione (Cass.  Civ.  sez.  unite,  n.  64/1993)  che  ha
qualificato il leasing finanziario come "leasing  traslativo"  i  cui
canoni non costituiscono soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione
del bene nel periodo,  ma  incorporano  parte  del  prezzo  del  bene
stesso,  cosicche'  l'utilizzatore,  avendo  interamente  pagato   il
prezzo,  al  termine  del  rapporto,  e'  vincolato,  in  termini  di
convenienza economica, all'acquisto formale del bene. 
    Per contro, il leasing operativo viene qualificato come  "leasing
di godimento", ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo,
ma sono ragguagliati al valore di utilizzazione del bene. 
    Lo IAS 17, paragrafo 10, per  distinguere  concretamente  le  due
tipologie di leasing, indicano le situazioni  che  individualmente  o
congiuntamente consentono di classificare  un  contratto  di  leasing
come finanziario: 
      a) il trasferimento della proprieta' del bene al  locatario  al
termine del contratto di leasing; 
      b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a  un  prezzo
che ci si  attende  sia  sufficientemente  inferiore  al  fair  value
(valore equo) alla data alla  quale  si  puo'  esercitare  l'opzione,
cosicche' all'inizio del leasing e' ragionevolmente  certo  che  essa
sara' esercitata; 
      c) la durata del contratto copre la maggior  parte  della  vita
economica del bene anche se la proprieta' non e' trasferita; 
      d) all'inizio del contratto il  valore  attuale  dei  pagamenti
minimi dovuti per il leasing equivale almeno al  fair  value  (valore
equo) del bene locato; 
      e) i beni locati sono di natura cosi' particolare che  solo  il
locatario puo' utilizzarli senza importanti modifiche. 
    Per il principio della prevalenza  della  sostanza  sulla  forma,
come previsto dallo IAS 17 e  dalla  giurisprudenza  consolidata,  il
leasing finanziario ed i contratti  assimilati  costituiscono  debito
che finanzia l'investimento. 
    Nel corso della sperimentazione,  il  leasing  finanziario  e  le
operazioni assimilate  sono  registrate  con  le  medesime  scritture
utilizzate per gli investimenti finanziati da debito. 
    Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate  secondo
il cd. metodo finanziario al fine  di  rilevare  sostanzialmente  che
l'ente si sta indebitando per acquisire un bene. 
    Al momento della consegna del  bene  oggetto  del  contratto,  si
rileva il  debito  pari  all'importo  oggetto  di  finanziamento,  da
iscrivere  tra  le   "Accensioni   di   prestiti"   e   si   registra
l'acquisizione del bene tra le  spese  di  investimento  (si  accerta
l'entrata, si impegna la spesa e si  emette  un  mandato  versato  in
quietanza di entrata del proprio bilancio). 
    L'importo del finanziamento e' costituito dal valore corrente del
bene all'inizio del leasing, che deve essere pari al  valore  attuale
dei pagamenti dovuti  per  il  leasing.  Nel  determinare  il  valore
attuale, il tasso di sconto da utilizzare e' il  tasso  di  interesse
implicito nell'operazione di leasing, se possibile  determinarlo;  se
non e' possibile,  deve  essere  utilizzato  il  tasso  di  interesse
marginale del locatario. 
    Anche se formalmente non e' di proprieta' dell'ente, dal punto di
vista contabile il bene e' preso in  carico  dall'ente,  inventariato
tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento. 
    Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli
interessi passivi impliciti nel canone che la quota di  finanziamento
rimborsata. In altri  termini  i  canoni  periodici  sono  registrati
contabilmente  distinguendo  la  parte  interessi,  da  imputare   in
bilancio tra le spese correnti, dalla quota  capitale,  da  iscrivere
tra i rimborsi prestiti  della  spesa.  Considerato  che  il  leasing
finanziario e' costruito come un'operazione di erogazione di  credito
l'amministrazione ha sempre la possibilita' di calcolare quanta parte
del  canone  e'  destinata  a  restituire  il  capitale  e  quanta  a
remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento. 
    Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l'esercizio  del
riscatto e' registrata tra le spese di investimento. 
    Si segnala, infine, che il bene concesso in locazione finanziaria
all'Amministrazione pubblica  deve  essere  suscettibile  di  formare
oggetto di proprieta' privata, poiche' il  locatore  e'  proprietario
del  bene  sino  all'eventuale   opzione   di   riscatto   da   parte
dell'Amministrazione  pubblica.  Infatti  il  locatore,  in  caso  di
mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo  di  locazione,  la
proprieta' del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto
del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario  ovvero
facenti parte  del  patrimonio  indisponibile  delle  Amministrazioni
pubbliche, in quanto non commerciabili. 
    Inoltre,  l'area  sulla  quale  deve  essere  realizzata  l'opera
pubblica mediante leasing immobiliare o in costruendo,  in  linea  di
principio, non potrebbe essere di proprieta'  dell'Ente  pubblico  ma
deve essere acquisita dal locatario che e' proprietario  del  bene  a
tutti gli effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione
da parte dell'Amministrazione. E' ammissibile la  concessione  di  un
diritto di superficie da parte dell'Ente  pubblico  al  soggetto  che
procedera' alla realizzazione  dell'opera  pubblica  nell'ambito  del
contratto di locazione finanziaria,  purche'  il  diritto  reale  sia
concesso per  un  periodo  considerevolmente  piu'  lungo  di  quello
previsto per il contratto di locazione finanziaria. 
    Le anticipazioni di cassa erogate dal  tesoriere  dell'ente  sono
contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale  tipologia
di  entrate  che  non  costituiscono  debito  dell'ente,  in   quanto
destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidita'  dell'ente
e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. 
    Pertanto,  alla  data  del  31  dicembre  di  ciascun  esercizio,
l'ammontare  delle  entrate  accertate  e   riscosse   derivanti   da
anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese  impegnate
e pagate per la chiusura delle stesse. 
    Le entrate  derivanti  dalle  anticipazioni  di  tesoreria  e  le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle  anticipazioni  di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto  del  principio  contabile
generale n. 4, dell'integrita', per il quale le entrate  e  le  spese
devono essere registrate per il loro intero importo, al  lordo  delle
correlate spese e entrate. 
    Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo  delle  spese
sostenute,   gli   stanziamenti   riguardanti   i   rimborsi    delle
anticipazioni   erogate   dal   tesoriere   non    hanno    carattere
autorizzatorio. 
    Nel rendiconto generale e'  possibile  esporre  il  saldo  al  31
dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi  rimborsi.
In allegato si da' conto di tutte le  movimentazioni  effettuate  nel
corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di  spesa  riguardanti
l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio  e  l'utilizzo  massimo
dell'anticipazione  nel  corso  dell'anno.   La   conciliazione   del
consuntivo con il conto del tesoriere  e'  effettuata  tenendo  conto
delle risultanze del consuntivo e dell'allegato. 
    4. La riscossione ed il versamento delle entrate 
    L'entrata e' riscossa a  seguito  del  materiale  introito  delle
somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni  o
esterni. 
    Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio
economico finanziario  emette  i  relativi  ordinativi  d'incasso  da
registrarsi   in   contabilita'   entro   60   giorni   dall'incasso,
attribuendoli all'esercizio in  cui  l'incasso  e'  stato  effettuato
(anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 
    La  reversale  di  incasso  deve  contenere  tutti  gli  elementi
informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare  i
codici identificativi della transazione elementare. 
    Nel rispetto del principio della chiarezza o comprensibilita'  di
cui all'allegato 1 al Decreto Legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,
laddove prevede che la  classificazione  di  bilancio  delle  singole
operazioni gestionali deve  essere  effettuata  in  modo  da  evitare
l'adozione del criterio della prevalenza della forma, e'  vietata  la
temporanea  contabilizzazione  degli  incassi  tra  le   partite   di
giro/servizi per conto terzi. 
    I titoli di incasso  che  regolarizzano  incassi  effettuati  dal
tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla
competenza finanziaria dell'esercizio  precedente,  anche  se  emessi
nell'esercizio successivo. 
    In  generale,  gli  incassi  ed  i  pagamenti  effettuati  in  un
esercizio non possono essere regolarizzati  imputandoli  al  bilancio
dell'anno successivo attraverso l'emissione di  un  titolo  in  conto
residui. Considerato che l'imputazione in conto residui di un  titolo
rappresenta l'incasso (o il pagamento) effettuato  nell'esercizio  in
corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una  spesa
impegnata in precedenti  esercizi),  si  ribadisce  che  emettere  un
titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che  in  c/residui,
riferito ad un esercizio diverso da quello  in  cui  l'operazione  di
cassa e' eseguita  costituisce  una  rappresentazione  contabile  del
fatto gestionale  che  non  rispetta  il  principio  contabile  della
veridicita'. 
    Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti  all'esercizio  e'
stata  effettuata   correttamente,   alla   chiusura   dell'esercizio
finanziario, conclusa l'attivita' di regolarizzazione dei  sospesi  e
annullati i titoli ineseguiti, il fondo  di  cassa  risultante  dalle
scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto)  coincide  con
il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca  (cd.  fondo
di cassa di fatto) senza  che  sia  necessario  procedere  ad  alcuna
riconciliazione. 
    Gli enti allegano al consuntivo una  dichiarazione,  firmata  dal
tesoriere/cassiere,  che  attesta  il  fondo   di   cassa   effettivo
all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi  e  dei  pagamenti
effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa  effettivo
al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi
devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'Ente. 
    In caso di discordanza il  bilancio  non  rispetta  il  principio
contabile della veridicita'. 
    In  nessun  caso  il  tesoriere  dell'ente  puo'   rifiutare   la
riscossione di entrate. 
    Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso  il  tesoriere
deve  darne  immediata  comunicazione  al  servizio   finanziario   e
richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso. 
    Le entrate sono riscosse con versamenti diretti  in  tesoreria  o
con ogni altra modalita' prevista dal regolamento di contabilita'. 
    Le modalita'  di  attuazione  della  "riscossione"  rispettano  i
seguenti principi: 
      certezza della somma riscossa e del soggetto versante; 
      certezza della data del versamento e della causale; 
      registrazione cronologica dei  versamenti  e  immodificabilita'
delle registrazioni stesse; 
      costante verificabilita' delle somme incassate e corrispondenza
delle giacenze con le scritture contabili; 
      obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini
definiti dal regolamento di contabilita', non superiori ai 15  giorni
lavorativi; 
      divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti; 
      tracciabilita'  delle  operazioni  nel  caso  di  utilizzo   di
strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione  degli
operatori. 
    Gli incaricati della riscossione assumono  la  figura  di  agente
contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a
cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione,
per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi  provvede
entro 60  giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  della  gestione
insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. 
    Agli stessi obblighi sono  sottoposti  tutti  coloro  che,  anche
senza  legale  autorizzazione,  si  ingeriscono,  di   fatto,   negli
incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. 
    L'operazione   di   "parificazione"   consiste   nella   verifica
dell'avvenuto rispetto delle norme previste  dall'ordinamento  e  dal
regolamento di contabilita' dell'ente e  nella  corrispondenza  delle
risultanze del rendiconto con quelle della contabilita' dell'ente. 
    Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero  delle
riscossioni e versare all'Amministrazioni per la  quale  operano  gli
introiti riscossi secondo  la  cadenza  fissata  dal  regolamento  di
contabilita'. 
    Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina  le  modalita'   di
esercizio del riscontro contabile e le  modalita'  di  riscossione  e
successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti
della riscossione. 
    5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa 
    Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare,
fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria  ed
essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato
nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. 
    Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni a cui non  hanno  fatto
seguito  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  e  scadute  sono
cancellate quali economie di bilancio. 
    L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con
la  quale  viene  registrata  nelle  scritture  contabili  la   spesa
conseguente ad una obbligazione  giuridicamente  perfezionata  avendo
determinato la somma da pagare  e  il  soggetto  creditore  e  avendo
indicata  la  ragione  del  debito  e  costituito  il  vincolo  sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita'  finanziaria
accertata  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarita'  contabile
attestante la copertura finanziaria. 
    Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
      la ragione del debito; 
      l'indicazione della somma da pagare; 
      l'individuazione del soggetto creditore; 
      la scadenza dell'obbligazione; 
      la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento  di
bilancio. 
    L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale  che  verifica
ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria e con il
quale si da' atto, altresi', degli effetti di spesa  in  relazione  a
ciascun esercizio finanziario contemplato dal  bilancio  pluriennale.
Pur se il provvedimento di impegno  deve  annotare  l'intero  importo
della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue  a  valere
sulla competenza annuale e pluriennale avviene  nel  momento  in  cui
l'impegno  e'  giuridicamente  perfezionato,  con  imputazione   agli
esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive  risultano
esigibili. Non possono essere riferite ad  un  determinato  esercizio
finanziario le spese per le quali non sia  venuta  a  scadere,  nello
stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. 
    Non  possono  essere  assunte  obbligazioni   concernenti   spese
correnti per esercizi non considerati nel bilancio pluriennale a meno
delle spese derivanti da  contratti  di  somministrazione  (1)  ,  di
affitto, di leasing operativo, relative a  prestazioni  periodiche  o
continuative di servizi  di  cui  all'art.  1677  c.c.,  delle  spese
correnti  correlate  a  finanziamenti  comunitari  e  delle  rate  di
ammortamento." 
    Pertanto,  per  la  spesa  corrente,  l'imputazione  dell'impegno
avviene: 
      a) per la spesa di personale: 
        nell'esercizio  di  riferimento,  automaticamente  all'inizio
dell'esercizio, per l'intero importo come risulta dai CCNL, anche  se
comandato, avvalso o comunque  utilizzato  da  altra  amministrazione
pubblica, ancorche' direttamente pagato da  quest'ultima.  In  questi
casi sara' rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate del
bilancio; 
        nell'esercizio in cui e' firmato il contratto collettivo  per
le obbligazioni  derivanti  da  rinnovi  contrattuali  del  personale
dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico  dell'ente  e
quelli  derivanti  dagli  eventuali  effetti  retroattivi  del  nuovo
contratto. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente
accantoni annualmente le necessarie  risorse  concernenti  gli  oneri
attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali
non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di
mancata  sottoscrizione  del  contratto  le  somme   non   utilizzate
concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. 
    Negli esercizi considerati nel bilancio  pluriennale  si  procede
alla prenotazione, per l'intero importo,  delle  spese  di  personale
risultante  dai  CCNL,  anche  se  comandato,  avvalso   o   comunque
utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorche'  direttamente
pagato da quest'ultima; 
        le  spese  relative  al  trattamento   accessorio   premiante
liquidato nell'esercizio successivo a quello cui la produttivita'  si
riferisce sono stanziate  e  impegnate  nell'esercizio  successivo  a
quello cui la premialita' si riferisce. Pertanto, a regime,  in  ogni
esercizio finanziario, e' imputata la spesa relativa alla premialita'
dell'esercizio precedente. Alla  chiusura  dell'accordo  si  registra
l'obbligazione   relativa   al   trattamento   accessorio   premiante
imputandola contabilmente all'esercizio del bilancio  pluriennale  in
cui tale obbligazione scade e diventa  esigibile.  Le  verifiche  del
Collegio dei  revisori  propedeutiche  alla  certificazione  prevista
dall'articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs 165/2001, sono effettuate
con riferimento al bilancio di previsione cui  la  contrattazione  si
riferisce. 
      b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi: 
        nell'esercizio in  cui  risulta  adempiuta  completamente  la
prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente; 
        negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale,  per  la
quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti
di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale; 
      c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti: 
        nell'esercizio  finanziario  in  cui  viene  adottato  l'atto
amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto
amministrativo preveda espressamente  le  modalita'  temporali  e  le
scadenze in cui il trasferimento e' erogato,  l'impegno  e'  imputato
negli   esercizi   in   cui   l'obbligazione   viene   a    scadenza.
L'amministrazione  pubblica  ricevente  rilevera'  l'accertamento  di
entrata  riferito  al  trasferimento  corrente  e  ad  esso   saranno
correlate   le   obbligazioni   giuridiche   passive   che    scadono
nell'esercizio  di  riferimento  correlate  al  trasferimento  o   la
creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri  esercizi  (nel
caso di  progetti  specifici  finanziati  da  trasferimenti  correnti
finalizzati); 
        nel caso  di  contributi  in  conto  interessi  o  contributi
correnti  di  carattere   pluriennale   ricorrente   negli   esercizi
finanziari  in  cui  vengono  a  scadenza  le  singole  obbligazioni,
individuati sulla base del piano di ammortamento  del  prestito.  Per
gli esercizi ancora non gestiti si predispone  l'impegno  automatico,
sempre sulla base del piano di ammortamento 
    Le   modalita'   di   contabilizzazione   dei   contributi   agli
investimenti e dei trasferimenti in conto  capitale  sono  le  stesse
previste per i  trasferimenti  correnti.  I  trasferimenti  in  conto
capitale non costituiscono spese di  investimento  e,  pertanto,  non
possono  essere  finanziati  attraverso  l'assunzione  di  debiti   e
dismissioni patrimoniali. 
      d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione)
l'imputazione della spesa corrente relativa si realizza per  l'intero
onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli  esercizi
in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere. 
      e)  nelle  contabilita'  fiscalmente  rilevanti  dell'ente,  le
entrate e le spese sono contabilizzate al  lordo  di  IVA  e  per  la
contabilizzazione IVA  diventa  rilevante  la  contabilita'  separata
extracontabile, regolata secondo le norme  fiscali.  La  contabilita'
finanziaria rileva solo, tra le entrate, l'eventuale credito  IVA  o,
l'eventuale debito IVA tra le spese. Il relativo impegno e'  imputato
nell'esercizio in  cui  e'  effettuata  la  dichiarazione  IVA  o  e'
contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso  dell'anno  di
imposta,  mentre  l'accertamento  del  credito  IVA   e'   registrato
imputandolo nell'esercizio in cui l'ente  presenta  la  richiesta  di
rimborso o effettua la compensazione. 
    Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non
puo' essere destinato alla compensazione di tributi o alla  copertura
di  spese  correnti.  Il  credito  IVA  imputabile   a   investimenti
finanziati da debito non puo' essere destinato alla compensazione  di
tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del
risultato  di  amministrazione  pari   al   credito   IVA   derivante
dall'Investimento  finanziato   dal   debito,   e'   vincolata   alla
realizzazione di investimenti.  Effettuato  il  vincolo  l'ente  puo'
procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di  spese
correnti. 
    L'ente fornisce informazioni riguardanti la  gestione  IVA  nella
nota integrativa al consuntivo. 
    Le Amministrazioni che, per la  determinazione  dell'IRAP,  hanno
optato per l'applicazione  del  metodo  commerciale  sulle  attivita'
rilevanti  ai  fini  IRAP  e,  in   sede   di   presentazione   della
dichiarazione annuale, evidenziano un credito  relativo  ai  maggiori
versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente
in  misura  superiore  rispetto  all'imposta  dovuta  per  la   quota
"commerciale"  delle  retribuzioni  erogate  al  personale  impiegato
promiscuamente nelle  attivita'  oggetto  di  opzione,  accertano  il
credito IRAP e' registrato imputandolo nell'esercizio in  cui  l'ente
presenta la richiesta di rimborso. 
      f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono  imputati
al bilancio dell'esercizio in cui viene a  scadenza  la  obbligazione
giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da
operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi
del bilancio pluriennale e negli esercizi successivi sulla  base  del
piano di  ammortamento.  Per  gli  esercizi  ancora  non  gestiti  si
predispone l'impegno automatico,  sempre  sulla  base  del  piano  di
ammortamento. Gli impegni sono registrati  a  seguito  dell'effettiva
erogazione  del  prestito  o   della   messa   a   disposizione   del
finanziamento. 
      g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a  legali
esterni, la cui esigibilita'  non  e'  determinabile,  sono  imputati
all'esercizio in cui il contratto e' firmato, in deroga al  principio
della competenza finanziaria potenziata,  al  fine  di  garantire  la
copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto,  in
occasione della  verifica  dei  residui,  se  l'obbligazione  non  e'
esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno  ed  alla  sua
immediata re-imputazione all'esercizio in cui si  prevede  che  sara'
esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel  contratto
di incarico al legale. Al fine di evitare  la  formazione  di  debiti
fuori bilancio l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno
il preventivo di spesa  sulla  base  della  quale  e'  stato  assunto
l'impegno e, di  conseguenza,  provvede  ad  assumere  gli  eventuali
ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno e'  cancellato  si
iscrive, tra le spese, il fondo  pluriennale  vincolato  al  fine  di
consentire  la   copertura   dell'impegno   nell'esercizio   in   cui
l'obbligazione e' imputata. 
      h) nel caso in cui l'ente,  a  seguito  di  contenzioso,  o  di
sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al  pagamento
di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si e' in
presenza di una obbligazione passiva condizionata al  verificarsi  di
un evento (l'esito del giudizio o del ricorso),  con  riferimento  al
quale non e' possibile impegnare alcuna  spesa.  In  tale  situazione
l'ente  e'  tenuto  ad  accantonare  le  risorse  necessarie  per  il
pagamento   degli   oneri   previsti   dalla   sentenza,   stanziando
nell'esercizio   le   relative   spese   che,   a   fine   esercizio,
incrementeranno il risultato di  amministrazione  che  dovra'  essere
vincolato  alla  copertura  delle  eventuali  spese  derivanti  dalla
sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione
di un apposito fondo rischi; 
      i) gli impegni  riguardanti  la  spesa  per  rimborso  prestiti
(quota capitale dei prestiti contratti dall'ente)  sono  imputati  al
bilancio dell'esercizio in  cui  viene  a  scadenza  la  obbligazione
giuridica passiva corrispondente alla rata di  ammortamento  annuale.
Pertanto tali impegni  sono  imputati  negli  esercizi  del  bilancio
pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli  esercizi
non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano  di  ammortamento.  Gli  impegni  sono  effettuati  a   seguito
dell'effettiva erogazione del prestito o della messa  a  disposizione
del finanziamento. 
    1.1 Spese di investimento 
    Le spese di investimento sono impegnate  negli  esercizi  in  cui
scadono le singole obbligazioni passive  derivanti  dal  contratto  o
della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche  per
le spese di investimento che non  richiedono  la  definizione  di  un
cronoprogramma, l'imputazione della spesa agli esercizi e' effettuata
nel rispetto del  principio  generale  della  competenza  finanziaria
potenziata, ossia in considerazione  dell'esigibilita'  della  spesa.
Pertanto, anche per  le  spese  che  non  sono  soggette  a  gara  e'
necessario impegnare sulla base di  una  obbligazione  giuridicamente
perfezionata,  in  considerazione  della  scadenza  dell'obbligazione
stessa.   A   tal   fine,   l'amministrazione,   nella   fase   della
contrattazione, richiede, ove  possibile,  che  nel  contratto  siano
indicate  le  scadenze  dei  singoli  pagamenti.  E'  in  ogni   caso
auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della  spesa
di investimento da realizzare. 
    La  copertura  finanziaria  delle  spese  di   investimento   che
comportano impegni di spesa imputati  a  piu'  esercizi  deve  essere
predisposta - fin dal momento dell'attivazione del  primo  impegno  -
con    riferimento    all'importo     complessivo     della     spesa
dell'investimento,  sulla   base   di   un   obbligazione   giuridica
perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento. 
    Non tutte le entrate gia' accertate  e  imputate  negli  esercizi
successivi a quello di gestione possono costituire  idonea  copertura
alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. 
    Costituiscono  idonea  copertura  finanziaria  delle   spese   di
investimento impegnate negli esercizi successivi le risorse accertate
nell'esercizio  in  corso  di  gestione  (rappresentate   nel   fondo
pluriennale   vincolato   stanziato   in    spesa),    l'avanzo    di
amministrazione o le entrate gia' accertate imputate  negli  esercizi
successivi   la   cui   esigibilita'   e'   perfezionabile   mediante
manifestazione di volonta' pienamente discrezionale  dell'ente  o  di
altra pubblica amministrazione. 
    In particolare, possono costituire  copertura  finanziaria  delle
spese di investimento imputate agli esercizi successivi a  quello  in
corso di gestione le entrate gia' accertate: 
      imputate all'esercizio in corso di gestione  (entrate  correnti
destinate per legge agli investimenti, entrate  derivanti  da  avanzi
della   situazione   corrente   di   bilancio,   entrate    derivanti
dall'alienazione di  beni  e  diritti  patrimoniali,  riscossione  di
crediti, proventi da sanzioni); 
      derivanti da trasferimenti da altre  amministrazioni  pubbliche
anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione; 
      derivanti dai mutui tradizionali,  i  cui  contratti  prevedono
l'erogazione  delle  risorse  in  un'unica  soluzione,  prima   della
realizzazione dell'investimento, dando  luogo  ad  accantonamenti  al
fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4; 
      derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui  contratti
consentono  l'acquisizione  di  risorse  in  misura  correlata   alle
necessita'  dell'investimento  (da  preferire   rispetto   al   mutuo
tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari); 
      derivanti da altre  entrate  accertate  tra  le  accensioni  di
prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilita'  del
finanziamento  secondo  i  tempi  di  realizzazione  delle  spese  di
investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione
periodica); 
      l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a  seguito
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio  precedente,  a
condizione che siano rispettate le seguenti priorita': 
        a) al riequilibrio della gestione corrente; 
        b) per accantonamenti per passivita' potenziali  (ad  es.  al
fondo svalutazione crediti); 
        c) per accantonamenti  per  passivita'  al  finanziamento  di
spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti. 
    L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla  base  del
crono programma puo' comportare nel  caso  di  variazioni  del  crono
programma, determinate dall'avanzamento dei lavori con  un  andamento
differente rispetto a quello previsto, la necessita' di  procedere  a
variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti. 
    In ogni caso, in corso di anno e  al  momento  dell'assestamento,
l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica  dell'andamento
dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie
variazioni. 
    1.2 Fondo pluriennale vincolato 
    Il  fondo  pluriennale  vincolato  e'   un   saldo   finanziario,
costituito da risorse gia' accertate destinate  al  finanziamento  di
obbligazioni  passive  dell'ente  gia'  impegnate,  ma  esigibili  in
esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. 
    Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la  copertura  di
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che  nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza  finanziaria
di cui all'allegato 1,  e  rendere  evidente  la  distanza  temporale
intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo
impiego di tali risorse. 
    Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto  capitale  ma
puo' essere destinato a garantire la copertura di spese correnti,  ad
esempio per  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate  derivanti  da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti  a
quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. 
    L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in  entrata,  distinto
in parte corrente e in c/capitale,  e'  pari  alla  sommatoria  delle
singole  cosi'  dette  economie  registrate  nei  capitoli  di  spesa
intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati  alla  realizzazione
di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio  cui
si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. 
    Sui capitoli di spesa  intestati  ai  singoli  fondi  pluriennali
vincolati non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 
    Il  Fondo  pluriennale  risulta  immediatamente  utilizzabile,  a
seguito dell'accertamento delle entrate  che  lo  finanziano,  ed  e'
possibile procedere all'impegno delle spese esigibili  nell'esercizio
in corso (la cui copertura e' costituita dalle entrate accertate  nel
medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese  esigibili
negli esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata dal fondo). 
    In altre parole il principio della competenza potenziata  prevede
che  il  "fondo  pluriennale  vincolato"   sia   uno   strumento   di
rappresentazione  della  programmazione  e  previsione  delle   spese
pubbliche,  sia  correnti  sia  di  investimento,  che  evidenzi  con
trasparenza e attendibilita' il procedimento di impiego delle risorse
acquisite dall'ente che richiedono un periodo  di  tempo  ultrannuale
per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalita' programmate
e previste. In particolare, la programmazione e la  previsione  delle
opere pubbliche  e'  fondata  sul  Programma  triennale  delle  opere
pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono,  tra   l'altro,   la   formulazione   del   cronoprogramma
(previsione  dello  stato  avanzamento  lavori,  d'ora  in  poi  SAL)
relativo agli interventi di investimento programmati. 
    In fase di previsione il fondo  pluriennale  vincolato  stanziato
tra le spese e' costituito da due componenti logicamente distinte: 
      1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti  che
costituiscono la copertura di spese  gia'  impegnate  negli  esercizi
precedenti a quello cui si riferisce  il  bilancio  e  imputate  agli
esercizi successivi; 
      2)  le  risorse  che  si  prevede  di   accertare   nel   corso
dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese  che  si
prevede di impegnare nel corso dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 
    L'esigenza di rappresentare nel bilancio annuale e pluriennale le
scelte operate, compresi i tempi di previsto  impiego  delle  risorse
acquisite per gli interventi sopra illustrati, e' fondamentale  nella
programmazione della spesa. 
    Cio' premesso, si ritiene possibile  stanziare  nel  bilancio  di
previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche
nel caso di  investimenti  per  i  quali  non  risulta  motivatamente
possibile individuare l'esigibilita' della spesa. 
    In tali casi, nell'esercizio cui  si  riferisce  il  bilancio  di
previsione annuale e il primo esercizio del bilancio pluriennale,  il
fondo e' "intestato" alla specifica spesa che si  e'  programmato  di
realizzare,  anche  se  non  risultano  determinati  i  tempi  e   le
modalita'. 
    Nel  corso  dell'esercizio,  a  seguito  della  definizione   del
cronoprogramma (previsione dei SAL)  della  spesa,  si  apportano  le
necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale
per stanziare la spesa e  il  fondo  pluriennale  negli  esercizi  di
competenza e, quando l'obbligazione giuridica e' sorta,  si  provvede
ad impegnare l'intera spesa con  imputazione  agli  esercizi  in  cui
l'obbligazione e' esigibile. 
    Nel caso in cui alla  fine  dell'esercizio  l'entrata  sia  stata
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata,  tutti  gli
stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli  relativi  al
fondo  pluriennale,  iscritti  nel  bilancio  annuale  e  nel   primo
esercizio del bilancio pluriennale costituiscono economia di bilancio
e  danno  luogo  alla  formazione  di  una  quota  del  risultato  di
amministrazione  dell'esercizio  da  destinarsi  in  relazione   alla
tipologia di entrata accertata. 
    In allegato al bilancio di previsione annuale  sono  elencate  le
spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate
negli  esercizi  precedenti,  quelle   stanziate   nell'esercizio   e
destinate alla realizzazione di investimenti gia' definiti  e  quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione.
Con riferimento agli investimenti  in  corso  di  definizione  l'ente
indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre  in  essere
la  programmazione  necessaria   per   definire   il   cronoprogramma
(previsione dei SAL) della spesa. 
    In  allegato  al  rendiconto  dell'esercizio  sono  elencati  gli
impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui  si  riferisce
il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di
chiusura dell'esercizio. 
    Ai soli fini della determinazione  dell'accantonamento  al  fondo
pluriennale  vincolato,   possono   essere   finanziate   dal   fondo
pluriennale le spese di  investimento  per  lavori  pubblici  di  cui
all'articolo 3, commi 7 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163  "Codice  dei  contratti  pubblici",  esigibili  negli   esercizi
successivi, ancora non impegnate, gia'  prenotate  sulla  base  della
gara per l'affidamento  dei  lavori,  formalmente  indetta  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163  del
2006, unitamente alle voci di spesa contenute  nel  quadro  economico
dell'opera. In assenza  di  aggiudicazione  definitiva  entro  l'anno
successivo le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce
confluiscono  nell'avanzo  di  amministrazione   vincolato   per   la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale
deve essere ridotto di pari importo. 
    Nel corso della gestione, a seguito  dell'assunzione  di  impegni
pluriennali  relativi  agli  esercizi  successivi,  si  prenotano  le
corrispondenti quote  del  fondo  pluriennale  iscritte  nella  spesa
dell'esercizio in corso di gestione.  In  sede  di  elaborazione  del
rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono
economia del bilancio e concorrono alla determinazione del  risultato
contabile di amministrazione. I fondi pluriennali vincolati prenotati
sono  iscritti  tra   le   entrate   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio   successivo,   alla   voce    "fondo    pluriennale",
distintamente  per  la  parte  corrente  e  in  conto  capitale.   La
disciplina del fondo pluriennale vincolato e' definita nel  principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria. 
    Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti  di  contabilita'
dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa  possono  autorizzare
variazioni fra gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale
vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  escluse  quelle  che  il
Regolamento dell'Ente attribuisce all'organo di vertice. 
    Nel  corso  dell'esercizio,  la  cancellazione  di   un   impegno
finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessita'  di
procedere alla contestuale riduzione del fondo pluriennale  vincolato
iscritto in entrata. Al termine dell'esercizio l'economia  confluisce
nel  risultato  di   amministrazione,   utilizzabile   nell'esercizio
successivo. 
    E'  possibile  evitare  la  contestuale   riduzione   del   fondo
pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui  il  vincolo  di
destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo  pluriennale
preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe  il
venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di  danno  per
l'ente. 
    6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese 
    La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con
la quale, in base ai documenti ed ai  titoli  atti  a  comprovare  il
diritto del creditore, si determina la somma  da  pagare  nei  limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
    La liquidazione e' registrata contabilmente quando l'obbligazione
diviene effettivamente esigibile,  a  seguito  della  verifica  della
completezza della documentazione prodotta  e  della  idoneita'  della
stessa  a  comprovare  il   diritto   di   credito   del   creditore,
corrispondente ad una spesa  che  e'  stata  legittimamente  posta  a
carico del  bilancio  e  regolarmente  impegnata.  Per  registrazione
contabile si  intende  qualsiasi  forma  di  evidenza  contabile  che
consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle
non liquidate. 
    La natura esigibile della spesa e'  determinata  sulla  base  dei
principi contabili applicati  riguardanti  le  singole  tipologie  di
spesa. In ogni caso possono essere considerate  esigibili,  e  quindi
liquidabili le  spese  impegnate  nell'esercizio  precedente  le  cui
fatture  pervengono   nei   due   mesi   successivi   alla   chiusura
dell'esercizio o per le quali il responsabile della  spesa  dichiara,
sotto la propria responsabilita' valutabile ad ogni  fine  di  legge,
che la spesa e' liquidabile in quanto la prestazione e' stata resa  o
la fornitura e' stata effettuata nell'anno di riferimento. 
    In particolare, deve essere verificato che: 
      a) i documenti di spesa  prodotti  sono  conformi  alla  legge,
comprese quelle di  natura  fiscale,  formalmente  e  sostanzialmente
corretti; 
      b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui  si  e'  preso
carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
e alle altre condizioni pattuite; 
      c) l'obbligazione  e'  esigibile,  in  quanto  non  sospesa  da
termine o condizione. 
    La liquidazione consente la puntuale determinazione  della  somma
dovuta al creditore, per  una  determinata  ragione,  e  deve  essere
effettuata tempestivamente, al fine di attestare  l'esigibilita'  del
credito nell'esercizio in cui e' effettuata. Alla fine dell'esercizio
gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili  nell'esercizio
in corso di gestione sono annullati e re-imputati  nell'esercizio  in
cui l'obbligazione risulta esigibile. 
    La  fase  della  liquidazione  presenta  una  propria   autonomia
rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa.  Pertanto
e' necessario  superare  la  prassi  che  prevede  in  ogni  caso  la
contestuale liquidazione e ordinazione della spesa. Si ribadisce  che
la liquidazione e' registrata quando l'obbligazione e' esigibile. 
    L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al  tesoriere
dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato. 
    L'atto che contiene l'ordinazione e' detto mandato di pagamento o
ordine di pagamento e deve contenere tutti gli  elementi  informativi
previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative
e regolamentari. 
    In particolare il mandato di pagamento deve  riportare  i  codici
identificativi previsti per la transazione elementare. 
    Si auspica  l'adozione  dell'ordinativo  informatico  secondo  le
linee guida elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (gia'  DIGIT
PA, ex CNIPA). 
    E' possibile emettere mandati di  pagamento  plurimi  su  diversi
stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilita',  a  norma
di legge. 
    La  competenza  a  sottoscrivere  i  mandati  di   pagamento   va
individuata  in  relazione  all'esigenza  di  garantire  correttezza,
funzionalita' ed efficienza gestionale. 
    Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda  dei  casi,  di
documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture  e
servizi, dai buoni di carico, quando si tratta  di  magazzino,  dalla
copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto
di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento  che
giustifichi la spesa. 
    La  documentazione   della   spesa   e'   allegata   al   mandato
successivamente alla sua estinzione ed e' conservata  agli  atti  per
non meno di dieci anni. 
    Con il pagamento, che e'  la  fase  finale  del  procedimento  di
erogazione  della  spesa,  il  tesoriere  dell'ente  da'   esecuzione
all'ordine contenuto  nel  mandato  di  pagamento  con  le  modalita'
indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme  regolamentari
e della convenzione di tesoreria. 
    Il pagamento e' imputato contabilmente all'esercizio  in  cui  il
tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la  comunicazione  del
tesoriere e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. 
    I titoli di  pagamento  che  regolarizzano  incassi  e  pagamenti
effettuati dal  cassiere/tesoriere  nell'esercizio  precedente,  sono
imputati contabilmente  alla  competenza  finanziaria  dell'esercizio
precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo. 
    Nel rispetto del principio della chiarezza o comprensibilita'  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  che
prevede la  classificazione  di  bilancio  delle  singole  operazioni
gestionali deve essere effettuata in modo da evitare  l'adozione  del
criterio della prevalenza della forma, l'imputazione  provvisoria  di
operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui  fondi
di riserva, e' vietata la temporanea contabilizzazione dei  pagamenti
tra le partite di giro/servizi per conto terzi. 
    Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti  sono  commutati
dal  tesoriere  in  assegni  postali  localizzati   o   altri   mezzi
equipollenti offerti dal sistema  bancario  o  postale,  al  fine  di
rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei
mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere. 
    Nei casi espressamente previsti dalla legge e' possibile  che  il
tesoriere  provveda  direttamente  al  pagamento   di   somme   prima
dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni  caso,  l'ente
emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni  dal
pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 
    Le attivita' gestionali e contabili sono improntate al  principio
dell'efficienza e della celerita' del procedimento  di  spesa  tenuto
conto anche  della  normativa  in  tema  di  interessi  moratori  per
ritardati pagamenti. 
    7. I servizi per conto terzi e partite di giro 
    I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono  le
transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di
qualsiasi  discrezionalita'  e   autonomia   decisionale   da   parte
dell'ente, quali quelle effettuate come  sostituto  di  imposta.  Non
comportando discrezionalita' e autonomia  decisionale  le  operazioni
per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
    In deroga alla definizione di  "Servizi  per  conto  terzi"  sono
classificate  tra  tali  operazioni  le  transazioni  riguardanti:  i
depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi  presso  l'ente,
la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria  statale
alle  regioni  per  il  finanziamento  della  sanita'  e  i  relativi
rimborsi. 
    Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi"
l'autonomia  decisionale  sussiste  quando   l'ente   concorre   alla
definizione di almeno uno dei seguenti  elementi  della  transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa. 
    Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi": 
      le operazioni svolte dall'ente come "capofila", solo come  mero
esecutore della spesa, nei casi  in  cui  l'ente  riceva  risorse  da
trasferire a soggetti gia' individuati, sulla  base  di  tempi  e  di
importi predefiniti; 
      la gestione della contabilita' svolta per  conto  di  un  altro
ente (anche non avente personalita'  giuridica)  che  ha  un  proprio
bilancio di previsione e di consuntivo. 
    Invece, non hanno natura di "Servizi per conto di  terzi"  e,  di
conseguenza, devono essere  contabilizzate  negli  altri  titoli  del
bilancio: 
      le spese sostenute per conto di un altro  ente  che  comportano
autonomia decisionale  e  discrezionalita',  anche  se  destinate  ad
essere interamente rimborsate, quali le  spese  elettorali  sostenute
dai  comuni  per  altre  amministrazioni  pubbliche,  le   spese   di
giustizia, ecc. 
      le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche  non
avente   personalita'   giuridica,    comprese    le    articolazioni
organizzative dell'ente stesso) che non ha un  proprio  bilancio  nel
quale contabilizzare le medesime operazioni; 
      i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere  spesi
coinvolgendo altri enti, nei casi in cui  non  risultino  predefiniti
tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; 
      le operazioni in attesa di imputazione definitiva al  bilancio.
Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali,  in
bilancio, non e' prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia
a quanto previsto al punto 3. 
    La necessita' di garantire e  verificare  l'equivalenza  tra  gli
accertamenti e gli impegni  riguardanti  le  partite  di  giro  o  le
operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate  cui
deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate  (e
viceversa) richiede  che,  in  deroga  al  principio  generale  della
competenza finanziaria (allegato 1), le  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate attive e passive che  danno  luogo  a  entrate  e  spese
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi,  sono
registrate  e  imputate  all'esercizio  in  cui   l'obbligazione   e'
perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione e' esigibile. 
    8. La gestione dei residui 
    In ossequio al principio contabile generale della prudenza di cui
all'allegato 1 al Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, tutte le
amministrazioni pubbliche effettuano  annualmente,  e  in  ogni  caso
prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul  medesimo,
una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 
      la  fondatezza  giuridica  dei  crediti   accertati   e   delle
esigibilita' del credito; 
      l'affidabilita' della scadenza  dell'obbligazione  prevista  in
occasione dell'accertamento o dell'impegno; 
      il permanere delle posizioni debitorie effettive degli  impegni
assunti; 
      la corretta classificazione e imputazione  dei  crediti  e  dei
debiti in bilancio. 
    La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente  di
individuare formalmente: 
      a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
      b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
      c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta  legale
estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; 
      d) i debiti insussistenti o prescritti; 
      e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in  bilancio
a seguito di errori materiali o di  revisione  della  classificazione
del bilancio, per  i  quali  e'  necessario  procedere  ad  una  loro
riclassificazione; 
      f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio  di  riferimento
che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per  i
quali  e'   necessario   procedere   alla   reimputazione   contabile
all'esercizio in cui il credito o il debito e' esigibile. 
    Con  riferimento  ai  crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione
accertati nell'esercizio, sulla base della  ricognizione  effettuata,
si procede  all'accantonamento  al  fondo  di  svalutazione  crediti,
vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. 
    Trascorsi tre anni dalla scadenza  di  un  credito  di  dubbia  e
difficile  esazione  non  riscosso,  il  responsabile  del   servizio
competente  alla  gestione  dell'entrata  valuta  l'opportunita'   di
operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo
di  pari  importo  il  fondo  svalutazione  crediti  accantonato  nel
risultato  di  amministrazione.  In  tale  occasione  ai  fini  della
contabilita'  economico  patrimoniale  il  responsabile   finanziario
valuta la  necessita'  di  adeguare  il  fondo  svalutazione  crediti
accantonato in contabilita' economico patrimoniale (che pertanto puo'
presentare un importo maggiore della quota accantonata nel  risultato
di amministrazione)  e  di  riclassificare  il  credito  nello  stato
patrimoniale. 
    Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attivita'
di esazione affidate a terzi e  di  procedere  alla  loro  definitiva
cancellazione  una  volta  che  sia  stata   dimostrata   l'oggettiva
impossibilita'  della  loro  realizzazione  parziale  o  totale,   e'
opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o  difficile  esazione
stralciati  dalle  scritture  finanziarie  siano  identificati  negli
elenchi allegati al rendiconto annuale indicando  il  loro  ammontare
complessivo. 
    Considerato che a seguito dell'adozione a  regime  del  principio
della competenza finanziaria potenziata i  residui  sono  interamente
costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti e'
necessario  attivare  le  azioni  di  recupero   mediante   procedure
coattive. 
    I crediti formalmente riconosciuti  assolutamente  inesigibili  o
insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione)  o  per
indebito o erroneo  accertamento  del  credito  sono  definitivamente
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio  attraverso  la
delibera di riaccertamento dei residui. 
    Il  riconoscimento   formale   dell'assoluta   inesigibilita'   o
insussistenza  dei  crediti  deve   essere   adeguatamente   motivato
attraverso l'analitica descrizione delle  procedure  seguite  per  la
realizzazione dei crediti prima  della  loro  eliminazione  totale  o
parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla  maturazione
della  prescrizione,  rimanendo  fermo  l'obbligo  di  attivare  ogni
possibile azione finalizzata ad adottare le  soluzioni  organizzative
necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. 
    I debiti formalmente riconosciuti  insussistenti  per  l'avvenuta
legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno  di
un obbligazione  non  dovuta  sono  definitivamente  eliminati  dalle
scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento  di
riaccertamento dei residui. Il riconoscimento  formale  dell'assoluta
insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. 
    Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo
riguardasse una spesa  avente  vincolo  di  destinazione,  l'economia
conseguente manterra', per il medesimo ammontare, lo  stesso  vincolo
applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. 
    Tale quota di avanzo e' immediatamente  applicabile  al  bilancio
dell'esercizio successivo. 
    Se dalla ricognizione  risulta  la  necessita'  di  procedere  al
riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e  dei  debiti
dell'amministrazione rispetto  all'ammontare  dei  residui  attivi  e
passivi  contabilizzati,  e'   necessario   procedere   all'immediato
accertamento e impegno di nuovi  crediti  o  nuovi  debiti,  imputati
contabilmente alla  competenza  dell'esercizio  in  cui  le  relative
obbligazioni sono esigibili. 
    In sede di riaccertamento dei residui non puo' essere  effettuata
una rettifica in aumento dei  residui  passivi  in  base  all'erroneo
presupposto  che  l'entita'  della  spesa  non  era  prevedibile  con
certezza  al  momento  dell'assunzione  dell'impegno  iniziale.  Ogni
comportamento difforme  comporterebbe  il  riconoscimento  di  debito
fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarita' contabile. 
    E' invece necessario procedere ad una rettifica  in  aumento  dei
residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza
dell'esercizio, in caso di riscossione di residui  attivi  cancellati
dalle  scritture  in  quanto  ritenuti  (erroneamente)  assolutamente
inesigibili. 
    Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento puo' dare
luogo sia ad  un  incremento  che  ad  una  riduzione  dell'ammontare
complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento puo'
dare luogo solo ad una riduzione degli stessi. 
    Il riaccertamento dei residui puo' riguardare  crediti  e  debiti
non correttamente classificati in bilancio. 
    Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori  materiali
o della revisione della classificazione del  bilancio,  un'entrata  o
una  spesa  e'  stata  erroneamente  classificata  in  bilancio,   e'
necessario procedere ad una loro riclassificazione.  A  tal  fine  si
provvede   alla   definitiva   eliminazione   dell'accertamento   e/o
dell'impegno  dalle  scritture  e  dai  documenti   di   bilancio   e
all'accertamento e  all'impegno  di  nuovi  crediti  o  nuovi  debiti
attribuiti alla competenza dell'esercizio in gestione. 
    L'eventuale incremento del risultato di amministrazione derivante
dalla cancellazione dei residui attivi e passivi destinati ad  essere
accertati e imputati con la  corretta  classificazione  di  bilancio,
costituisce una quota del risultato di amministrazione vincolata alla
reimputazione dei residui correttamente classificati. 
    Il riaccertamento dei residui puo' riguardare  crediti  e  debiti
non correttamente imputati  all'esercizio  in  quanto,  in  occasione
della ricognizione, risultano non di  competenza  dell'esercizio  cui
sono stati imputati, in  quanto  non  esigibili  nel  corso  di  tale
esercizio. 
    Le entrate e le spese accertate e impegnate nell'ultimo esercizio
non esigibili in  tale  esercizio,  sono  immediatamente  re-imputate
all'esercizio in cui sono esigibili. 
    A tal fine si provvede alla cancellazione  dell'accertamento  e/o
dell'impegno dalle scritture e all'immediato accertamento  e  impegno
di nuovi crediti o debiti imputati alla competenza dell'esercizio  in
cui l'obbligazione e' esigibile. 
    Nel caso in cui sia necessario procedere alla  reimputazione  dei
residui passivi, e' necessario: 
      a) effettuare una variazione del bilancio annuale e pluriennale
in corso di  gestione,  al  fine  di  istituire  o  incrementare  gli
stanziamenti cui le spese devono essere imputate; 
      b)  "trasferire"  all'esercizio  di  re-imputazione  anche   la
"copertura"  che  l'impegno  aveva  nell'esercizio  cui   era   stato
inizialmente imputato. A tal fine si utilizza  il  fondo  pluriennale
vincolato. 
    Al  fine  di  semplificare  e  velocizzare  il  procedimento,  la
delibera che dispone la variazione degli stanziamenti necessari  alla
re-imputazione degli accertamenti e  degli  impegni  cancellati  puo'
disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese
agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta  che
l'atto che dispone il riaccertamento e  il  reimpegno  di  entrate  e
spese non ha natura  gestionale,  in  quanto  si  tratta  solo  della
reimputazione  contabile  di  accertamenti  e   impegni   riguardanti
obbligazioni giuridiche gia' assunte dagli uffici competenti. 
    Il  riaccertamento  dei  residui  trova  specifica  evidenza  nel
rendiconto finanziario dell'anno in cui e' avvenuto. 
    Con riferimento al primo  esercizio  di  adozione  del  principio
della competenza  finanziaria  potenziata  e'  necessario  verificare
l'esigibilita' di tutti i residui attivi e  passivi  e  procedere  al
riaccertamento straordinario dei residui. 
    Il riaccertamento straordinario dei residui e' effettuato con  le
stesse modalita' indicate per il riaccertamento ordinario. 
    9. Risultato di amministrazione. 
    Il risultato  di  amministrazione  alla  fine  dell'esercizio  e'
costituito dal fondo di cassa esistente  al  31  dicembre  dell'anno,
maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui  passivi,  come
definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e
dell'eventuale riaccertamento di cui al principio  8,  al  netto  del
fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. 
    Il risultato di  amministrazione  e'  accertato  e  verificato  a
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
    In occasione della predisposizione del bilancio di previsione  e'
necessario   procedere   alla   determinazione   del   risultato   di
amministrazione presunto, che consiste in una previsione  ragionevole
e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente
cui  si  riferisce  il  bilancio  annuale,  formulata  in  base  alla
situazione dei conti  alla  data  di  elaborazione  del  bilancio  di
previsione. 
    Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto  e'  necessario
iscrivere tale posta tra le spese del bilancio  di  previsione  e,  a
seguito dell'approvazione del rendiconto, variare  tale  importo,  al
fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato. 
    Nei  casi  espressamente  previsti  dalla  legge   e'   possibile
ripartire il disavanzo tra piu' esercizi. 
    Non e' conforme ai precetti dell'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in  sede  preventiva,
attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato  e
verificato a seguito della procedura  di  approvazione  del  bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte
costituzionale). 
    Tuttavia,  in  occasione  dell'approvazione   del   bilancio   di
previsione, e con successive variazioni di  bilancio,  e'  consentito
l'utilizzo della quota  del  risultato  di  amministrazione  presunto
costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate  risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato, secondo  le  modalita'  di  seguito
riportate. 
    Nel caso in cui il bilancio preveda  l'immediato  utilizzo  della
quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il  31
gennaio  si  provvede  all'approvazione  del   prospetto   aggiornato
riguardante il risultato di amministrazione  presunto  e  i  relativi
allegati, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle
spese vincolate. 
    Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato  di
amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio  si
provvede immediatamente alle necessarie variazioni  di  bilancio  che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 
    In  assenza  dell'aggiornamento  del  prospetto  riguardante   il
risultato di amministrazione presunto si provvede immediatamente alla
variazione  di  bilancio  che  elimina  l'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione. 
    Le   eventuali   variazioni   di   bilancio   che,   in    attesa
dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al   bilancio   quote
vincolate o accantonate del  risultato  di  amministrazione,  possono
essere effettuate solo dopo l'approvazione del  prospetto  aggiornato
del risultato di amministrazioni presunto. 
    Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie  di
spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio  dell'esercizio
precedente, possono essere disposte dai  dirigenti  se  previsto  dal
regolamento di contabilita' o, in assenza  di  norme,  dal  direttore
generale. 
    In ogni caso il risultato di amministrazione non puo' mai  essere
considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che
presentano  un  margine  di  aleatorieta',  riguardo  alla  possibile
sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui  passivi,
vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che
incidono consistentemente sull'ammontare dell'avanzo. 
    Considerato che una quota del risultato  di  amministrazione,  di
importo corrispondente a  quello  dei  residui  attivi  di  dubbia  e
difficile esazione e' destinato a dare copertura  alla  cancellazione
dei  crediti,  l'accantonamento  di  una  quota  del   risultato   di
amministrazione  al  fondo  svalutazione   crediti   costituisce   lo
strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione. 
    Il risultato di amministrazione  e'  distinto  in  fondi  liberi,
accantonati e vincolati. 
    Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
      a) nei casi in cui la legge o i principi contabili  generali  e
applicati della contabilita' finanziaria individuano  un  vincolo  di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 
      b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti  contratti  per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
      c) derivanti da trasferimenti erogati a  favore  dell'ente  per
una specifica destinazione; 
      d)  derivanti  da  entrate  straordinarie,  non  aventi  natura
ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione.  E'  possibile  attribuire  un
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi  natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del  disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi. 
    La  quota  accantonata  del  risultato  di   amministrazione   e'
costituita da: 
      1. l'accantonamento al fondo svalutazione crediti; (di  cui  al
punto 3); 
      2. gli accantonamenti per le passivita' potenziali (fondi spese
e rischi). 
    Le quote accantonate dell'avanzo sono utilizzabili solo a seguito
del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando
si accerta che la spesa potenziale  non  puo'  piu'  verificarsi,  la
corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal
vincolo. 
    L'utilizzo della  quota  accantonata  per  i  crediti  di  dubbia
esigibilita' e' effettuato a seguito della cancellazione dei  crediti
dal conto del bilancio, riducendo di pari  importo  il  risultato  di
amministrazione. 
    Con il bilancio di previsione o, nel  corso  dell'esercizio,  con
provvedimento  di  variazione  al  bilancio,  e'  sempre   consentito
l'utilizzo delle quote accantonate del risultato  di  amministrazione
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. 
    Con provvedimento di  variazione  al  bilancio  effettuato  prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,  e'
consentito  l'utilizzo  degli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio precedente, se la  verifica  prevista  per  l'utilizzo
anticipato delle quote vincolate del  risultato  di  amministrazione,
sono effettuate con  riferimento  a  tutte  le  entrate  e  le  spese
dell'esercizio precedente e  non  solo  alle  entrate  e  alle  spese
vincolate. 
    La  quota  del   risultato   di   amministrazione   destinata   a
investimento e' costituita dalle entrate in c/capitale senza  vincoli
di specifica destinazione ancora non spese, ed  e'  utilizzabile  con
provvedimento   di   variazione   di   bilancio   solo   a    seguito
dell'approvazione del rendiconto. 
 
 
(1) La somministrazione e' il contratto con il  quale  una  parte  si
    obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire,  a  favore
    dell'altra, prestazioni periodiche o  continuative  di  cose.  Si
    intendono per prestazioni periodiche quelle  che  si  ripetono  a
    distanza  di  tempo  a  scadenze  determinate,  come  ad  es.  la
    fornitura quotidiana di determini beni necessari per la  gestione
    della propria attivita', mentre le prestazioni continuative  sono
    rese senza interruzioni per tutta la durata del  contratto,  come
    accade, ad es., in materia di erogazione  di  gas  o  di  energia
    elettrica"; Il contratto di somministrazione si distingue: a) dal
    contratto di appalto perche' l'oggetto dell'appalto si  sostanzia
    nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il  contratto
    di somministrazione ha ad oggetto  la  fornitura  continuativa  o
    periodica di  cose,  b)  dal  contratto  di  vendita  a  consegne
    ripartite, nel quale, attesa  l'unicita'  della  prestazione,  la
    consegna di una determinata quantita' di  cose  avviene  in  piu'
    momenti ed in modo frazionato per  agevolare  l'esecuzione  o  il
    ricevimento  della  medesima   prestazione.   Il   contratto   di
    somministrazione, invece, e' volto a soddisfare  un  bisogno  che
    perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra  il  contratto  di
    fornitura e il contratto di vendita a consegna  ripartita  e'  la
    possibilita' di recesso, previo preavviso, senza penali.