(Protocollo-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
 
              Assistenza e cooperazione internazionali 
 
  1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato  parte
interessato, alle agenzie specializzate,  ai  fondi  e  ai  programmi
delle Nazioni  Unite,  nonche'  ad  altri  organismi  competenti,  le
proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e
inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza  o  assistenza
tecnica, insieme alle eventuali  osservazioni  e  suggerimenti  dello
Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 
  2. Il  Comitato,  inoltre,  puo'  portare  all'attenzione  di  tali
organismi,  con  il  consenso  dello  Stato  parte  interessato,   le
questioni  sollevate  dalle  comunicazioni  esaminate  a  norma   del
presente Protocollo che possano  aiutarli  a  pronunciarsi,  ciascuno
nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita'  di
misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri  a  progredire
nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla  Convenzione  e/o  dai
suoi Protocolli facoltativi.