Articolo 15 Assistenza e cooperazione internazionali 1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonche' ad altri organismi competenti, le proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 2. Il Comitato, inoltre, puo' portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita' di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi Protocolli facoltativi.