Articolo 19 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.