(Protocollo-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data del  deposito  del  decimo
strumento di ratifica o di adesione. 
  2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce
successivamente al deposito del decimo strumento  di  ratifica  o  di
adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza  di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio
strumento di ratifica o di adesione.