(Protocollo-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
 
      Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore 
 
  1. Il Comitato  e'  competente  esclusivamente  con  riferimento  a
violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione  e/o  nei
suoi primi due  Protocolli  opzionali,  commesse  dallo  Stato  parte
successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo. 
  2.  Se  uno  Stato  diviene  parte  del  presente  Protocollo  dopo
l'entrata in vigore dello stesso, gli  obblighi  di  tale  Stato  nei
confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei
diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli
opzionali,  commesse  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente Protocollo per lo Stato interessato.