(Protocollo-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Ogni Stato  parte  puo'  proporre  un  emendamento  al  presente
Protocollo e presentarlo al Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le  proposte  di
emendamento agli Stati parti, con la  richiesta  di  comunicargli  se
sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare
le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a  decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a  favore  di  tale  riunione,  il  Segretario  generale
convoca la  riunione  sotto  gli  auspici  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una  maggioranza  di  due
terzi  degli  Stati  parti  presenti  e  votanti  e'  sottoposto  dal
Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite per l'approvazione  e,  successivamente,  a  tutti  gli
Stati parti per l'accettazione. 
  2.  Ogni  emendamento  adottato  e  approvato  in  conformita'   al
paragrafo 1 del presente  articolo  entra  in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quando il numero degli strumenti di  accettazione
depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data
di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in
vigore per ogni  Stato  parte  il  trentesimo  giorno  successivo  al
deposito del proprio strumento di  accettazione.  Un  emendamento  e'
vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.