Articolo 21 Emendamenti 1. Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti e' sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati parti per l'accettazione. 2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento e' vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.