(Regolamento di alimentazione-art. 11)
                              Art. 11. 
                   Alimentazione con Piatto Unico 
 
    Gli alimenti possono essere somministrati alle  bovine  da  latte
mediante  la  tecnica  del  «Piatto  Unico»,   che   consiste   nella
preparazione di una miscela omogenea  di  tutti  i  componenti  della
razione prima di distribuirli agli animali. 
    La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento  che
la utilizza. 
    Inoltre: 
      non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel
caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano
foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte; 
      le operazioni  di  preparazione  non  possono  essere  eseguite
all'interno della stalla; 
      se  si  procede  all'umidificazione   della   massa   (umidita'
superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno  due
volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente  dopo
la preparazione; 
      anche se non si  procede  all'umidificazione  della  massa,  la
conservazione della stessa deve essere effettuata al di  fuori  della
stalla e la distribuzione in  greppia  della  miscelata  deve  essere
effettuata almeno una volta al giorno.