(Regolamento di alimentazione-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Origine dei foraggi 
 
    Nell'alimentazione delle bovine da latte: 
      almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati  deve
essere prodotta sui terreni aziendali,  purche'  ubicati  all'interno
del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano; 
      almeno il 75% della sostanza  secca  dei  foraggi  deve  essere
prodotta all'interno  del  territorio  di  produzione  del  formaggio
Parmigiano Reggiano.