Art. 5. Foraggi e sottoprodotti vietati Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo. Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attivita' agricole di «altre filiere» (bovini da carne, digestori, ecc.); in queste ultime e' consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti. E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche. Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato: a) l'impiego di: foraggi riscaldati per fermentazione; foraggi trattati con additivi; foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive; b) l'impiego di: colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo; stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonche' quella di soia, di medica e di trifoglio da seme; ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati; frutta fresca e conservata nonche' tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione; barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti; lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali; tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine; tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.